Vademecum VARIAZIONI-DVR - Associazione CSA Training

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Vademecum VARIAZIONI-DVR

Da Sapere
 
Vademecum  ELENCO VARIAZIONI / INTEGRAZIONI / REVISIONE - DVR
1.2. Revisione :  Il DVR dovrà essere sottoposto a revisione ogni qualvolta si introduca un cambiamento tale da modificare
la percezione dei rischi sul luogo di lavoro, ad esempio quando viene avviato un nuovo sistema di lavorazione, vengono adottati nuovi agenti chimici e nuove attrezzature.
 
L’art. 29 comma 3 del D. Lgs. 81/08 come modificato dal D. Lgs. 106/09 ribadisce, inoltre, che la valutazione dei rischi
debba essere immediatamente aggiornata in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del
lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica,
della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria
ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.
 
Le modifiche alle quali il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. fa riferimento e di cui sopra riportato, consistono in  tutti quei cambiamenti che si verificano nel corso del tempo all’ interno dell’ unità lavorativa, e possono dunque modificarne sostanzialmente l’ organizzazione iniziale.
 
In particolare, ogni volta che un lavoratore viene assunto, oppure un lavoratore già dipendente viene cambiato di mansione, e quella nuova comporta rischi maggiori rispetto alla prima, va rielaborato il documento per meglio identificarne i rischi cosiddetti “ nuovi” per quella determinata lavorazione
( ad es.: un apprendista addetto alla vendita che diviene Addetto alla Vendita  - un operaio generico
che diviene operaio specializzato, oppure nuova assunzione ).
 
Alcuni di questi cambiamenti potrebbero sembrare irrilevanti all’ apparenza, ma se pensiamo ad esempio ad un lavoratore che viene cambiato di sede anche se appartenente alla stessa azienda e dunque partiva iva, e  magari con la stessa mansione, ma questo nella prima sede rivestiva il ruolo di addetto antincendio ( ruolo di importanza primaria) questo determina l’ obbligo di revisione al DVR, in quanto viene a mancare presso una sede un addetto alla gestione incendi, che va eventualmente integrato con altro personale. Inoltre collegati alla revisione del DVR, vi sono diversi documenti che devono essere redatti
nell’ immediato.
 
Il nuovo provvedimento, entrato in vigore il 25 novembre 2014,stabilisce che il processo della valutazione dei rischi farà riferimento agli articoli 28 e 29 come modificati dalla legge 161/2014. Vediamo i nuovi comma 3bis dell’articolo 28 e comma 3 dell’articolo 29 del Testo Unico:   Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi  (...)
 
3-bis. In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività. Anche in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'adempimento degli obblighi di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) e f), e al comma 3, e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
 
Di seguito dunque si riportano i vari punti determinanti per una eventuale revisione :
 
-  Licenziamenti ;
 
-  Cambiamenti di contratto per cambio mansione del personale ;
 
-  Nuova Assunzione di personale ;
 
-  Dimissioni di personale che riveste figure importanti ( quali RLS – Addetto Antincendio – addetto Primo Soccorso ) ;
 
-  Infortuni occorsi ;
 
-  Periodi di astensione dal lavoro di parte del personale ( ad es.: Maternità )
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