Protocollo del 06/04/2021
R. Biologico Covid-19
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Modalità di ingresso in azienda: quali sono le novità introdotte dal Protocollo di Sicurezza del 6 aprile 2021
Il nuovo protocollo riguarda le modalità di ingresso in azienda come descritte nella guida in allegato in pdf.
Nel protocollo viene precisato con rimando alla normativa vigente, nel caso di assenza da lavoro ( ad es.: in caso di contagio non sul lavoro - assenza per terapie salvavita o lavoratori immunodepressi ) tale assenza è equiparata a ricovero ospedaliero, fino al 30 giugno 2021.
Nell’ultima revisione del 6 Aprile 2021, differentemente a quanto indicato in precedenza, è prevista la riammissione al lavoro dopo l’infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 per i lavoratori positivi oltre il 21° giorno (‘casi positivi a lungo termine’); ovvero questi soggetti saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico - che potrà essere effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario”.
Si faccia riferimento alla Circolare n. 32850 del 12 ottobre 2020 (confermati dalla circolare del 12 aprile 2021, cit.), per la gestione delle riammissioni al lavoro per i “casi positivi asintomatici” e per i “casi positivi sintomatici”.
E' stato poi introdotto un chiaro richiamo alla gestione degli affollamenti e di situazioni a rischio contagio; viene, difatti, indicato che “al fine della prevenzione di ogni forma di affollamento e di situazioni a rischio di contagio, trovano applicazione i protocolli di settore per le attività produttive di cui all’Allegato IX al dPCM vigente”. link
Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 6 aprile 2021.
Il documento sottolinea
priorità, punti consolidati e punti cardine del protocollo e indica le parti
che sono state
modificate rispetto alle precedenti versioni:
modalità di ingresso in
azienda dispositivi di Protezione
Individuale organizzazione aziendale
spostamenti interni,
riunioni, eventi interni e formazione sorveglianza
sanitaria/medico competente/RLS.
Modalità di ingresso in azienda: come già previsto nel Protocollo
condiviso del 24 aprile 2020, che “il personale, prima dell’accesso
al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura
corporea”. Si conferma, inoltre, che il datore di lavoro informa
preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della
eventuale preclusione dell’accesso.
Più precisamente:
DIPENDENTI IN AZIENDA : Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà
essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale
temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l’accesso ai
luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle
indicazioni riportate in nota - saranno momentaneamente isolate e fornite di
mascherina chirurgica ove non ne fossero già dotate, non dovranno recarsi al
Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più
breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue
indicazioni (nelle note si indica che la rilevazione in tempo reale
della temperatura
corporea costituisce un trattamento di dati
personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina
privacy vigente)
Il datore di lavoro informa preventivamente il personale,
e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell’accesso a
chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati
positivi al virus SARS-CoV-2/COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le
indicazioni dell’OMS (anche qualora si richieda il rilascio di una
dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico
e l’assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati
positivi al virus SARS-CoV-2,
si “ricorda di prestare attenzione alla disciplina sul trattamento dei dati
personali”).
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE : Di particolare rilievo e di necessaria precisazione (frutto della revisione del 6 Aprile 2021) quanto
stabilito in merito alle “mascherine chirurgiche” e al loro uso in occasione di lavoro.
Considerate DPI, ai sensi dell’art.74, co.1, del dlgs 81/08 s.m., e pertanto non assimilabili ad altre
mascherine (di comunità, di stoffa, lavabili…), è previsto debbano essere indossate in tutti i casi
di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all’aperto, non ritenendolo necessario solo
nel caso di attività svolte in condizioni di isolamento, in coerenza con quanto previsto dal DPCM
2 marzo 2021. In alternativa alle mascherine chirurgiche sono sempre ammessi e, quando
valutata l’opportunità, anche preferibili, i dispositivi di protezione individuale di livello superiore
(a partire da FFP2, FFP3…).
SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI E FORMAZIONE : Si conferma che gli spostamenti all’interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo
indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali.
Allo stesso modo si conferma che sono consentite le riunioni in presenza, solo però nel caso in
cui le stesse vengano ritenute di carattere necessario e urgente, nell’impossibilità di poterle
svolgere in modalità da remoto (sempre scelta prioritaria), dove la partecipazione dovrà essere
ridotta al minimo e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale,
un’adeguata pulizia e areazione dei locali ed inoltre (frutto della revisione del 6 Aprile 2021),
l’uso della mascherina chirurgica o DPI di livello superiore. Sono consentiti in
presenza, ai sensi del DPCM 2 marzo 2021, gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, nonché la
formazione in azienda solo per i lavoratori interni (nel rispetto delle disposizioni emanate dalle
singole regioni), i corsi di formazione in materia di protezione civile, salute e sicurezza, i corsi di
formazione individuali e quelli che necessitano di attività di laboratorio, così come anche
l'attività formativa, ove necessario, nell’ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio.
SORVEGLIANZA SANITARIA E RLS : La sorveglianza sanitaria rappresenta (specifica frutto della revisione del 6
Aprile 2021) una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale; Il medico competente è chiamato a
collaborare con l’Autorità sanitaria, in particolare per l’identificazione degli eventuali “contatti
stretti”. Si conferma il ruolo del medico competente nel dover collaborare con il datore di lavoro, l’RSPP e le RLS/RLST nell’identificazione ed
attuazione delle misure volte al contenimento del rischio di contagio da virus SARS-CoV2/COVID-19, egli, anche in considerazione della valutazione dei
rischi e nella sorveglianza sanitaria, può suggerire l’adozione di strategie di testing/screening, qualora ritenute utili al fine del contenimento
della diffusione del virus e della salute dei lavoratori.
RIMANE INVARIATA LA COSTITUZIONE DEL COMITATO DI VERIFICA PER IL CONTENIMENTO DA CONTAGIO COVID-19.
RIFERIMENTI LEGISLATIVI : articolo 14, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27: sulla misura della quarantena precauzionale per i soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che entrano nel territorio nazionale da aree ubicate al di fuori del territorio italiano; articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27: sui cosiddetti “lavoratori fragili”; articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35; all’articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74: sulle misure limitative della circolazione all'interno del territorio regionale; all’articolo 1-bis del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124.
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