D.V.R. Standardizzato
L’Associazione CSA Training al servizio della formazione professionale e Sicurezza sul Lavoro
A partire da questa data essa infatti dovrà essere sostituita almeno con un D.V.R.
(Documento Valutazione Rischi) redatto secondo quanto previsto dalle procedure standardizzate.
Il documento che andiamo a creare, viene redatto ai sensi dell’ artt. 6, comma 8, lettera f) e dell’art. 29 comma 5 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche introdotte dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 , ha lo scopo di effettuare la valutazione, tramite le procedure standardizzate di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.
Documento di valutazione dei rischi elaborato ai sensi dell’Articolo 29, comma 6 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i, secondo le disposizioni del documento approvato dalla commissione permanente in data 16 Maggio 2012, approvate in via definitiva il 25/10/2012,sulla base delle procedure standardizzate che assolvono alle disposizioni di cui agli articoli 17,28,29 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.
e il suo aggiornamento, al fine di individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione ed elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.
In sintesi, le fasi del processo sono le seguenti:
- descrizione dell’azienda, del ciclo lavorativo e delle mansioni;
- identificazione dei pericoli presenti in azienda;
- valutazione dei rischi associati ai pericoli identificati e individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate;
- definizione del programma di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza.
Chi deve o può utilizzare le procedure standardizzate?
Ai sensi dell’art. 29 comma 5 del D. Lgs. 81/08, i datori di lavoro di attività che impiegano fino a 10 lavoratori (ad esclusione delle attività svolte nei casi previsti dall’articolo 31,c.6) effettuano la valutazione dei rischi secondo le Procedure Standardizzate.
I datori di lavoro per aziende fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi secondo le Procedure Standardizzate.
e il suo aggiornamento, al fine di individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione ed elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.
In sintesi, le fasi del processo sono le seguenti:
- descrizione dell’azienda, del ciclo lavorativo e delle mansioni;
- identificazione dei pericoli presenti in azienda;
- valutazione dei rischi associati ai pericoli identificati e individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate;
- definizione del programma di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza.
Chi deve o può utilizzare le procedure standardizzate?
Ai sensi dell’art. 29 comma 5 del D. Lgs. 81/08, i datori di lavoro di attività che impiegano fino a 10 lavoratori (ad esclusione delle attività svolte nei casi previsti dall’articolo 31,c.6) effettuano la valutazione dei rischi secondo le Procedure Standardizzate.
I datori di lavoro per aziende fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi secondo le Procedure Standardizzate.
Con l’ entrata in vigore del DL Decreto del Fare tutte le sanzioni previste sono state maggiorate del 10%.
La pena è aumentata a 4/8 mesi nelle aziende a rischio di incidente rilevante e con l`esposizione a rischi biologici, cancerogeni/mutageni, atmosfere esplosive per incompleta redazione del DVR con omessa indicazione delle misure ritenute opportune al fine di garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, misure di prevenzione e protezione, procedure sulle misure da adottare e distribuzione dei compiti e delle responsabilità:
ammenda da Euro 2.000 a Euro 4.000 per incompleta redazione del DVR con omessa indicazione sulla relazione della valutazione di tutti i rischi, l`individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici o richiedono riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza ed adeguata formazione: ammenda da € 1.000 a € 2.000
Come si dà prova di aver effettuato la valutazione dei rischi entro un certa data?
Sul frontespizio del modello di DVR, così come chiarito ed approvato dalla Commissione consultiva, è specificato che il documento deve essere munito di “data certa”.
Ai fini della “data certa” il documento deve essere sottoscritto dal RSPP, dal medico competente (se nominato) e dal RLS o RSLT.
In mancanza del medico competente o del RLS o RLST, la data deve essere documentata o inviandosi, ad esempio il documento in formato pdf tramite PEC, oppure con uno qualsiasi dei modi previsti dalla legge.
DOVE DEVE ESSERE CONSERVATO IL D.V.R.?