POS
L’Associazione CSA Training al servizio della formazione professionale e Sicurezza sul Lavoro
È il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell’allegato XV – art. 89 c. 1 lett. h). L’accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 nonché la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all’articolo 17 comma 1, lettera a), all’articolo 26, commi 1, lettera b), 2, 3, e 5, e all’articolo 29, comma 3.
- A valutare i rischi lavorativi presso il cantiere e quindi ad individuare le misure di prevenzione e protezione;
- A presentare l’impresa ed a dimostrarne l’idoneità tecnico professionale;
- A rispondere alla normativa di salute e sicurezza del lavoro.
- L’impresa come guida per la sicurezza nei lavori di quel cantiere;
- Il Coordinatore (e l’impresa affidataria se sono presenti in cantiere) per valutare l’adeguatezza delle procedure di lavoro che si intendono attuare in cantiere;
- Il committente nell’ambito della valutazione dell’idoneità tecnico-professionale dell’impresa;
- Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza il quale interviene nel processo di definizione delle condizioni di salute e di sicurezza interne aziendali il quale peraltro può chiederne copia.
Ogni datore di lavoro di impresa esecutrice ai sensi dell’Art. 17 del D.L. gs. 81/08 e s.m. in riferimento al singolo cantiere Esempio : un’impresa ( o lavoratore autonomo )che si occupa di impianti elettrici che entra in un cantiere di altra impresa, è tenuta a redigere il POS. Il POS non deve essere una ripetizione del PSC (piano sicurezza e coordinamento), né tantomeno deve essere il documento di valutazione dei rischi aziendali o una raccolta generica di schede lavorative.
- Verificare che il POS di ogni impresa sia congruente con il lavoro da svolgere;
- Verificare che sia nella sostanza rispettato;
- Coordinare i diversi POS delle imprese operanti in cantiere;
- Chiederne l’adeguamento qualora non risultasse congruente.
- L’impresa come guida per la sicurezza nei lavori di quel cantiere;
- Il Coordinatore (e l’impresa affidataria se sono presenti in cantiere) per valutare l’adeguatezza delle procedure di lavoro che si intendono attuare in cantiere;
- Il committente nell’ambito della valutazione dell’idoneità tecnico-professionale dell’impresa;
- Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza il quale interviene nel processo di definizione delle condizioni di salute e di sicurezza interne aziendali il quale peraltro può chiederne copia.
Ogni datore di lavoro di impresa esecutrice ai sensi dell’Art. 17 del D.L. gs. 81/08 e s.m. in riferimento al singolo cantiere Esempio : un’impresa ( o lavoratore autonomo )che si occupa di impianti elettrici che entra in un cantiere di altra impresa, è tenuta a redigere il POS. Il POS non deve essere una ripetizione del PSC (piano sicurezza e coordinamento), né tantomeno deve essere il documento di valutazione dei rischi aziendali o una raccolta generica di schede lavorative.
- Verificare che il POS di ogni impresa sia congruente con il lavoro da svolgere;
- Verificare che sia nella sostanza rispettato;
- Coordinare i diversi POS delle imprese operanti in cantiere;
- Chiederne l’adeguamento qualora non risultasse congruente.
- Verificare che il POS di ogni impresa subappaltatrice sia idoneo e congruente rispetto al proprio art. 97 c. 3 lett.b);
- Chiederne l’adeguamento qualora non risultasse congruente;
- Trasmettere i POS delle imprese subappaltatrici al coordinatore per l’Esecuzione;
- Verificare che sia nella sostanza rispettato.
Il Committente chiede all’impresa “….il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato” per verificarne l’idoneità tecnico-professionale – art. 90 c. 9 lett.b) e All. XV.
- Esistenza del Piano Operativo per il cantiere e la sua idoneità in generale;
- Avvenuta consegna di tale Piano all’impresa affidataria e poi al Coordinatore per l’ Esecuzione;
- Approfondimento dei contenuti in relazione allo stato di avanzamento del cantiere;
- Applicabilità ed applicazione delle disposizioni di Piano in cantiere.
N.B.: I contenuti minimi non sono stati modificati dal D.Lgs. 106/09
Tale documento, contrariamente al piano di sicurezza e coordinamento, (che in alcuni casi non è obbligatorio redigere), deve essere sempre redatto da tutte le imprese che entrano in un cantiere temporaneo o mobile per svolgere il proprio lavoro e deve essere presente in cantiere.
Si parla di piano operativo (POS) in presenza del piano di sicurezza e coordinamento (PSC) di cui è un’integrazione; quando non c’è il Piano di Sicurezza e Coordinamento, il Piano Operativo viene definito Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS).
Nel POS vanno definite dettagliatamente tutte le informazioni relative alla organizzazione della sicurezza dell’azienda, alle macchine, alle attrezzature dell’impresa ed alle relative procedure operative.
Nel POS vanno analizzati ed elencati i rischi connessi al processo tecnologico applicato allo specifico cantiere e le relative misure di sicurezza da applicare.
Nei casi di subappalto, deve essere coerente con quello dell’impresa aggiudicatrice, che è tenuta a trasmettere il suo POS alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi, prima dell’inizio dei lavori.
Se esiste una impresa appaltatrice principale con vari subappalti, vi saranno un POS principale e (vari) POS in serie rispetto a quello principale ed in parallelo tra di loro.