Privacy - Valutazione e Gestione
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A proposito di Data Protection
Ma cosa fa esattamente il DPO?
Il DPO è la figura chiave :
1) DEL TRATTAMENTO
2) DI CONTROLLO
3) DI TUTELA
Attività di informazione e consulenza; Attività di sorveglianza; Attività di sensibilizzazione e formazione del personale; Pareri sulla Valutazione d’Impatto (DPIA); Attività di cooperazione con l’Autorità di controllo;
Il ruolo del DPO è di tutelare i dati personali, non gli interessi del titolare del trattamento.
La figura del Data Protection Officer o Responsabile
La figura del Data Protection Officer o Responsabile della protezione dei dati personali (in seguito DPO o RPD), non coincide del tutto con quella di Responsabile del trattamento attualmente contenuta nel GDPR. Benché al DPO non sono richieste attestazione formali o iscrizioni ad albi per adempiere ai compiti e responsabilità, la scelta del DPO deve convergere su una figura che sia in grado di far fronte alle innumerevoli responsabilità.
- Ha il compito di informare e consigliare il titolare o il responsabile del trattamento da lui preposto, nonché i dipendenti, in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento Europeo e dalle altre disposizioni dell’UE o delle normative locali degli Stati membri relative alla protezione dei dati.
- verificare che la normativa vigente e le policy interne del titolare siano correttamente attuate ed applicate, incluse le attribuzioni delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale, ed i relativi audit. Deve fornire pareri in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati, sorvegliandone poi i relativi adempimenti.
- Il DPO funge inoltre da punto di contatto sia con il Garante della Privacy che con gli interessati, che possono rivolgersi a lui anche per l’esercizio dei loro diritti.
Chi è il DPO?
Il responsabile della protezione dei dati personali (di seguito “RPD”; o anche conosciuto come Data protection officer) è una figura prevista dall’art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “RGPD”). Si tratta di un soggetto designato dal titolare o dal responsabile del trattamento per assolvere a funzioni di supporto e di controllo, consultive, formative e informative relativamente all’applicazione del RGPD. A tal fine, deve essere “tempestivamente e adeguatamente” coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali anche con riferimento ad attività di interlocuzione con l’Autorità (quali, ad esempio, audizioni, accertamenti ispettivi o riunioni svolte a vario titolo; cfr. art. 38, par. 1 del RGPD). Coopera, inoltre, con l’Autorità e costituisce il punto di contatto rispetto a quest’ultima e agli interessati, in merito alle questioni connesse al trattamento dei dati personali (artt. 38 e 39 del RGPD).
Requisiti
Il RPD, al quale non sono richieste specifiche attestazioni formali o l’iscrizione in appositi albi, deve possedere un’approfondita conoscenza della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati personali, nonché delle norme e delle procedure amministrative che caratterizzano lo specifico settore di riferimento.
Deve poter offrire, con il grado di professionalità adeguato alla complessità del compito da svolgere, la consulenza necessaria per progettare, verificare e mantenere un sistema di gestione dei dati personali, coadiuvando il titolare o il responsabile del trattamento nell’adozione di un complesso di misure organizzative (anche di sicurezza) e garanzie adeguate al contesto in cui è chiamato a operare. Deve inoltre agire in piena indipendenza (considerando 97 del RGPD) e autonomia, senza ricevere istruzioni in ordine all’esecuzione dei menzionati compiti e riferendo direttamente ai vertici del titolare o del responsabile del trattamento (art. 38, par. 3 del RGPD).
Il responsabile della protezione dei dati personali deve poter disporre, infine, di risorse (personale, locali, attrezzature, ecc.) necessarie per l’espletamento dei propri compiti (art. 38, par. 2 del RGPD).
Soggetti obbligati alla sua designazione
Sono tenuti alla designazione del RPD il titolare o il responsabile del trattamento che rientrino nei casi previsti dall’art. 37, par. 1, lettere b) e c), del RGPD. Si tratta di soggetti le cui principali attività (in primis, le attività c.d. di core business) consistono in trattamenti che richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala o in trattamenti su larga scala di categorie particolari di dati personali o di dati relative a condanne penali e a reati (per quanto attiene alle nozioni di “monitoraggio regolare e sistematico” e di “larga scala”, v. Gruppo ex art. 29, “Linee guida sui responsabili della protezione dei dati” del 5 aprile 2017, WP 243 rev. 01 , paragrafi 2.1.3 e 2.1.4). Il diritto dell’Unione o degli Stati membri può prevedere ulteriori casi di designazione obbligatoria del RPD (art. 37, par. 4 del RGPD; cfr., in tal senso, ad esempio, art. 2-sexiesdecies del D. lgs. 196/2003).
Ricorrendo i suddetti presupposti, sono tenuti alla nomina, a titolo esemplificativo e non esaustivo: concessionari di servizi pubblici (trasporto pubblico locale, raccolta dei rifiuti, gestione dei servizi idrici ecc.), istituti di credito; imprese assicurative; sistemi di informazione creditizia; società finanziarie; società di informazioni commerciali; società di revisione contabile; società di recupero crediti; istituti di vigilanza; partiti e movimenti politici; sindacati; caf e patronati; società operanti nel settore delle utilities (telecomunicazioni, distribuzione di energia elettrica o gas, ecc.); imprese di somministrazione di lavoro e ricerca del personale; società operanti nel settore della cura della salute, della prevenzione/diagnostica sanitaria quali ospedali privati, terme, laboratori di analisi mediche e centri di riabilitazione; società di call center; società che forniscono servizi informatici; società che erogano servizi televisivi a pagamento.
E’ opportuno provedere alla sua designazione?
Nei casi diversi da quelli previsti dall’art. 37, par. 1, lettere b) e c), del RGPD, la designazione del RPD non è obbligatoria (ad esempio, in relazione a trattamenti effettuati da liberi professionisti operanti in forma individuale o comunque che non effettuano trattamenti su larga scala; amministratori di condominio; agenti, rappresentanti e mediatori non operanti su larga scala; imprese individuali o familiari; piccole e medie imprese, con riferimento ai trattamenti dei dati personali connessi alla gestione corrente dei rapporti con fornitori e dipendenti – a tale ultimo riguardo, cfr. anche considerando 97 del RGPD, in relazione alla definizione di attività “accessoria”).
In ogni caso, resta comunque raccomandata, anche alla luce del principio di accountability che permea il RGPD, la designazione di tale figura (v., in proposito, WP 243, cit., par. 1), i cui criteri di nomina, in tale evenienza, rimangono gli stessi sopra indicati.
Modalità di designazione
Il RPD scelto all’interno andrà nominato mediante specifico atto di designazione (ad es. lettera d’incarico), mentre quello scelto all’esterno, che dovrà avere le medesime prerogative e tutele di quello interno, dovrà operare in base a un contratto (cfr. art. 37, par. 6 del RGPD, ove si fa riferimento al “contratto di servizi”). Tali atti, da redigere in forma scritta, dovranno contenere la designazione del RPD e indicare espressamente i compiti ad esso attribuiti, le risorse assegnate per il loro svolgimento, nonché ogni altra utile informazione in rapporto al contesto di riferimento.
Nell’esecuzione dei propri compiti, il RPD (interno o esterno) dovrà ricevere supporto adeguato in termini di risorse finanziarie, infrastrutturali e, ove opportuno, di personale. Il titolare o il responsabile del trattamento mantengono comunque la piena responsabilità in ordine all’osservanza della normativa in materia di protezione dei dati.
Va nominato da..
IL DPO DEVE ESSERE NOMINATO DAL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO?
No. Il RPD, in ragione dell’autonomia d’azione specificatamente attribuita al medesimo dalla normativa (artt. 38 e 39 del RGPD), non può essere nominato responsabile del trattamento, figura quest’ultima distinta ed espressamente disciplinata dall’art. 28 del RGPD.
Adempimenti del titolare
ADEMPIMENTI DEL TITOLARE IN OCCASIONE DELLA DESIGNAZIONE DEL DPO?
Il titolare o il responsabile del trattamento è tenuto a pubblicare i dati di contatto del RPD designato e a comunicarli al Garante (art. 37, par. 7 del RGPD).
Non è necessario pubblicare il nominativo del RPD, purché i relativi dati di contatto consentano che lo stesso sia direttamente e agevolmente raggiungibile (ad es. per il tramite di un indirizzo e-mail a ciò dedicato).
Il nominativo del responsabile della protezione dei dati e i relativi dati di contatto vanno invece comunicati all’Autorità di controllo tramite una procedura telematica ad hoc (https://servizi.gpdp.it/comunicazionerpd/s/), provvedendo, con le medesime modalità, al loro tempestivo aggiornamento in caso di modifica dei predetti dati o di sostituzione del soggetto designato. Tale procedura rappresenta l’unico canale di contatto utilizzabile a questo specifico fine.
Compatibilità con altri incarichi
Si, a condizione che non sia in conflitto di interessi. In tale prospettiva, ove il RPD sia individuato in un soggetto interno all’organizzazione, appare incompatibile l’assegnazione del ruolo di RPD a soggetti con incarichi di alta direzione o aventi specifiche funzioni (es. amministratore delegato; membro del consiglio di amministrazione; direttore generale; responsabile IT, responsabile audit e/o gestione del rischio, responsabile del servizio prevenzione e protezione ecc.), ovvero nell’ambito di strutture aventi potere decisionale in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento (es. direzione risorse umane, direzione marketing, direzione finanziaria, ecc.). Pertanto, potrebbe essere valutata l’assegnazione di tale incarico ai responsabili delle funzioni di staff (ad esempio, il responsabile della funzione legale), previa verifica, in base al contesto di riferimento, circa l’assenza di conflitto di interessi.
Laddove il RPD sia una figura esterna all’organizzazione, non appare compatibile con i requisiti di indipendenza previsti dall’art. 38 del RGPD, l’assegnazione di tale incarico a soggetti che, nel rendere servizi nell’interesse del titolare, potrebbero trovarsi in una posizione di conflitto di interessi (es. fornitore di servizi IT, software-house, ecc.).
Il DPO deve essere..
IL DPO DEVE ESSERE UNA PERSONA FISICA O ANCHE UN SOGGETTO DIVERSO?
Il RGPD prevede espressamente che il RPD possa essere un “dipendente” del titolare o del responsabile del trattamento (art. 37, par. 6, del Regolamento) in grado di svolgere le proprie funzioni in autonomia e indipendenza, nonché in collaborazione diretta con il vertice dell’organizzazione.
Il RPD, inoltre, da individuarsi comunque in una persona fisica, potrà essere supportato anche da un apposito ufficio dotato delle competenze necessarie ai fini dell’assolvimento dei propri compiti.
Qualora il RPD sia individuato in un soggetto esterno, quest’ultimo potrà essere anche una persona giuridica (v. WP 243, par. 2.5), purché sia indicata la persona fisica atta a fungere da punto di contatto con gli interessati e con l’Autorità di controllo. Al fine di agevolare il soggetto esterno che opera come RPD, sarebbe altresì opportuno individuare all’interno dell’organizzazione del titolare o del responsabile, una figura, che funga da referente per il RPD.
Nominare un unico DPO
NOMINARE UN UNICO DPO NELL’ AMBITO DI UN GRUPPO IMPRENDITORIALE?
Il RGPD prevede che un gruppo imprenditoriale (v. definizione di cui all’art. 4, n. 19 del RGPD) possa designare un unico RPD, purché tale responsabile sia facilmente raggiungibile da ciascuno stabilimento (sul concetto di “raggiungibilità”, v. WP 243, par. 2.3). Inoltre, dovrà essere in grado di comunicare in modo efficace con gli interessati e di collaborare con le Autorità di controllo.