Rischio Biologico
L’Associazione CSA Training al servizio della formazione professionale e Sicurezza sul Lavoro
Articolo 28 – Oggetto della valutazione dei rischi
1. La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) … deve riguardare tutti …
i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti
gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari…
Articolo 271 – Valutazione del rischio [biologico]
1. Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio di cui all’articolo 17, comma 1,
tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche
dell’agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare:
- della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare
un pericolo per la salute umana quale risultante dall’ALLEGATO XLVI o, in assenza,
di quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili
e seguendo i criteri di cui all’articolo 268, commi 1 e 2; - dell’informazione sulle malattie che possono essere contratte;
- dei potenziali effetti allergici e tossici;
- della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da porre
in correlazione diretta all’attività lavorativa svolta; - delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall’autorità sanitaria competente
che possono influire sul rischio; - del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati.
2. Il datore di lavoro … adotta, in relazione ai rischi accertati, le misure protettive
e preventive di cui al presente Titolo, adattandole alle particolarità delle situazioni
lavorative…
4. Nelle attività, quali quelle riportate a titolo esemplificativo nell’ALLEGATO XLIV,
che, pur non comportando la deliberata intenzione di operare con agenti biologici, possono
implicare il rischio di esposizioni dei lavoratori agli stessi, il datore di lavoro può
prescindere dall’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 273, 274, commi 1 e 2,
275, comma 3, e 279, qualora i risultati della valutazione dimostrano che l’attuazione di tali
misure non è necessaria.
5. Il documento di cui all’articolo 17 è integrato dai seguenti dati:
- le fasi del procedimento lavorativo che comportano il rischio di esposizione ad agenti biologici;
- il numero dei lavoratori addetti alle fasi;
- le generalità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- i metodi e le procedure lavorative adottate, nonché le misure preventive e protettive applicate;
- il programma di emergenza per la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad un agente biologico del gruppo 3 o del gruppo 4, nel caso di un difetto nel contenimento fisico.
6. Il rappresentante per la sicurezza è consultato prima dell’effettuazione della valutazione
di cui al comma 1 ed ha accesso anche ai dati di cui al comma 5.
Il rischio biologico va inquadrato ai sensi dell’articolo 271: il datore di lavoro è tenuto a valutare i rischi per la salute derivanti dall’esposizione agli agenti biologici presenti nell’ambiente di lavoro.
Il rischio biologico può essere sia deliberato (ovvero gli agenti biologici sono introdotti o presenti in maniera deliberata nell’ambito del ciclo produttivo) sia potenziale od occasionale. Sulla base degli esiti della valutazione è poi tenuto a porre in atto le misure necessarie a ridurre o eliminare, se possibile, l’esposizione agli agenti potenzialmente patogeni.
Per la valutazione del rischio l’articolo 28 comma 2) lettera a) D.Lgs. n. 81/2008 dispone che “la scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione”.
Il rischio biologico va inquadrato ai sensi dell’articolo 271: il datore di lavoro è tenuto a valutare i rischi per la salute derivanti dall’esposizione agli agenti biologici presenti nell’ambiente di lavoro.
Il rischio biologico può essere sia deliberato (ovvero gli agenti biologici sono introdotti o presenti in maniera deliberata nell’ambito del ciclo produttivo) sia potenziale od occasionale. Sulla base degli esiti della valutazione è poi tenuto a porre in atto le misure necessarie a ridurre o eliminare, se possibile, l’esposizione agli agenti potenzialmente patogeni.
Per la valutazione del rischio l’articolo 28 comma 2) lettera a) D.Lgs. n. 81/2008 dispone che “la scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione”.
Il rischio da Coronavirus (Covid-19), o da epidemia influenzale, è rischio professionale se il lavoratore è esposto a tale rischio nel luogo di lavoro dove il datore di lavoro ha deciso debba essere svolta la prestazione lavorativa in misura significativa e per elevata presenza di pubblico e di colleghi il cui stato di salute riguardo l’epidemia non è ragionevolmente verificato.
Concettualmente è esattamente come il rischio rapina, se ragionevolmente prevedibile, deve essere oggetto di valutazione dei rischi.
Deve essere oggetto della valutazione dei rischi datoriale, nonchè di conseguente individuazione di istruzioni finalizzate alla prevenzione e protezione, e di DPI necessari ed adeguati.
E se il rischio di infezione da agenti biologici – compreso dunque quello relativo all’influenza da virus oppure la più grave polmonite da coronavirus ( Covid-19) – è più alto nel comparto sanità, vi sono altri contesti lavorativi che possono essere interessati in modo piuttosto significativo dal rischio di infezione da influenza pandemica, dagli aeroporti, all’attività di assistenza familiare, esercizi commerciali con elevato afflusso di pubblico, tatuatori ecc.
Nel caso poi di epidemia particolarmente virulenta tutte le attività umane possono essere esposte al rischio di infezione.
Le norme universali di protezione e prevenzione del rischio biologico hanno un valore generale e devono essere applicate ogni qualvolta si manifesti un rischio biologico potenziale, ipotetico/ occasionale:
- rischio potenziale in ambito professionale: condizione nella quale le attività lavorative svolte possono comportare una possibile esposizione ad una condizione di potenziale pericolo;
- rischio ipotetico/occasionale in ambito professionale: condizione nella quale le attività lavorative svolte in presenza occasionale di microrganismi pericolosi o potenzialmente tali, possono ipoteticamente dar luogo ad un’esposizione capace di causare l’insorgenza di un danno alla salute del soggetto esposto.
Nel caso del “primo scenario (bassa probabilità di diffusione del contagio) – “ipoteticamente ascrivibile a zone nelle quali non siano presenti, nell’intera provincia, conclamati casi di contrazione della malattia o a tutti gli altri casi in cui si ritenga di definire “bassa” la probabilità di diffusione (in relazione allo stato dei fatti)” – il Datore di Lavoro “ritiene, al minimo, di adottare le seguenti misure di prevenzione e protezione:
- Informazione a tutti i lavoratori in merito al rischio, mediante diffusione capillare […];
- Affissione, in uno o più punti visibili della sede di lavoro, nonché nei servizi igienici e nelle mense e/o zone ristoro, del ‘decalogo’ […]. Tale manifesto dovrà essere sostituito quando dovesse essere emesso un similare ritenuto dalle autorità più aggiornato o più completo;
- Affissione, nei servizi igienici aziendali, nei pressi dei lavamani, nonché nelle mense e/o zone ristoro ove siano presenti lavandini, delle ‘istruzioni grafiche per il lavaggio delle mani’…;
- Stretto controllo sugli accessi esterni (intesi come fornitori e/o appaltatori), per la limitazione al minimo dei contatti con i propri lavoratori. Se necessario, dotazione agli stessi di mascherina chirurgica;
- Allontanamento immediato dal lavoro di qualunque lavoratore manifesti sintomi ascrivibili a quelli del coronavirus e interdizione per lo stesso al rientro al lavoro fino ad accertata negatività rispetto al virus o a completa guarigione”.
- Tutte le misure indicate per Scenario 1;
- Dotazione di dispenser distributori di igienizzante alcoolico per le mani agli ingressi aziendali, con cartello indicante la necessità di disinfezione delle mani all’ingresso presso la sede di lavoro (valido anche per l’ingresso di utenti esterni);
- Uso di guanti in lattice monouso da parte dei lavoratori che debbano interagire con materiali / prodotti da scaffale, permanentemente esposti alla clientela;
- Una attenta e puntuale valutazione delle eventuali ulteriori azioni da mettere in atto per lavoratori appartenenti a fasce di popolazione sensibili rispetto al rischio (minori, lavoratori oltre i 60 anni, lavoratori con nota immunodeficienza o che la dichiarino per la prima volta, avvalorandola con atti … anche le donne in stato di gravidanza, pur non essendoci ad oggi alcuna informazione di letteratura che indichi l’incidenza del virus sul feto…);
- Dotazione di disinfettanti per superfici a base alcoolica e panni di carta usa e getta, al minimo per le postazioni/uffici destinati ad accogliere utenti esterni;
- Limitazione al minimo indispensabile di attività di front office nei confronti di utenti esterni: si preferiranno, ove possibile, gestioni telefoniche. Ove non possibile, saranno valutate opzioni di front office con predilezione delle postazioni munite di vetro di protezione”.
- lavarsi spesso le mani;
- evitare il contatto ravvicinato comunque, ed in particolare con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- evitare abbracci e strette di mano;
- mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
- igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;
- non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
- usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.
- Pulire le mani con un disinfettante a base di alcol o con acqua e sapone
- Nel coprire la bocca e il naso, assicurarsi che non vi siano spazi tra il viso e la mascherina
- Evitare di toccare la mascherina mentre la si utilizza e, se necessario farlo, pulire prima le mani con un detergente a base di alcool o acqua e sapone
- Sostituire la mascherina con una nuova non appena è umida e non riutilizzare quelle monouso
- rimuoverla da dietro (senza toccare la parte anteriore);
- buttarla immediatamente in un contenitore chiuso;
- pulire le mani con un detergente a base di alcool o acqua e sapone