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Sicurezza 81/08 - F.A.Q.

Per risolvere le problematiche legate al T.U. (d.lgs 123/07 – D.LGS N°81 del 9/4/08), è necessario pertanto applicare correttamente le norme, sui rischi e adempimenti .
Analizziamo nello specifico :
  • Tutte le Aziende/Attività con o senza dipendenti devono;
  • Essere in possesso dell’agibilità dei locali, per l’uso a cui sono destinati;
  • Essere in possesso del Certificato di conformità impianto elettrico;
  • Aver effettuato o fatto richiesta Verifica di Messa a Terra da parte dell’ex ISPSEL o da Ente esterno autorizzato dal M.I.;
  • Conformità e manutenzione impianto termico (caldaia) se presente;
  • Apposito registro Manutenzione impianto aria condizionata se presente;
  • Estintori: l’obbligo vi è in tutte le attività con o senza dipendente, la quantità che deve essere presente va stabilità in base alla grandezza dei locali e non solo: la stessa cosa vale per la tipologia di estintore cioè l’estinguente che va stabilito in base alla destinazione d’uso del lavoro svolti;
  • Valigetta Primo Soccorso: va installata in tutte le attività, per stabilire quale valigetta pronto soccorso va installata si deve tener conto dei dipendenti presenti in azienda e dal rischio dell’attività svolta anche in ambienti esterni, ad es.: cantieri edili;
  • Deve essere presente nei locali apposita Segnaletica di sicurezza specifica “esempio: ” Uscita di Emergenza – Divieto di Accesso – ecc.” ;
  • Deve essere redatto il Registro controlli dei mezzi antincendio e di tutte le attrezzature;
  • Obblighi previsti per tutte le aziende che: assumono anche con un solo dipendente che sia inquadrato part-time, socio lavoratore, collaboratore, volontario, tirocinante o praticante, azienda familiare, componenti dell’impresa familiare (che assumano la veste di lavoratori, lavoratore sub-ordinato, ecc. )

Tutte le società, ove ci sia un socio amministratore ed un socio lavoratore, con o senza altri dipendenti.
Abbiamo elencato quali sono gli obblighi di tutte le attività ma oltre a ciò, le aziende che presentano un livello di rischio superiore in base all’attività svolta e in base alle attrezzature, mezzi utilizzati, dovranno approfondire la documentazione, la formazione e l’addestramento nelle specifiche attrezzature tipo: Primo Ingresso in cantiere, Operatore macchina movimento terra, ( escavatori, pale caricatrici, ecc.), Carrelli elevatori, Piattaforme elevabili, Gru, Macchine Agricole., Movimentazione carichi, rischio Rumore, rischio Vibrazioni, Inquinamento, Spazi Confinati, Ponteggi, Pimus, Pos, designazione e corso PREPOSTO. Aziende di Qualsiasi genere che facciano uso di attrezzature e/o macchinari specifici:
Esempio: Il Datore di lavoro di un’ attività Alimentare il cui dipendente faccia uso di sollevatore, deve assicurare all’operatore specifica abilitazione all’ uso del carrello elevatore o transpallet, ecc.

Chi

Tutte le Aziende che hanno Rapporti di Lavoro in Corso, sono tenute al rispetto delle norme previste ad attuare un sistema di gestione sulla sicurezza.

Chi sono obbligati alla redazione del manuale , nonché dell’ ex libretto sanitario: Bar, Ristoranti, Paninerie, Tabacchino Edicola e/o simili che vendono al banco caramelle, cioccolato ecc, Salumerie, Macellerie, Rivendita mangimi e tutte quelle attività fisse o mobili che trattano nella vendita o lavorazione alimenti di ogni genere.

In base al D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e dell’Accordo Stato, Regioni e Province Autonome del 21/12/2011.
A seconda dell’attività dell’azienda e del tipo di rischio presente in ambiente di lavoro potrebbero essere necessari altri documenti, quali per esempio:
DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza), POS (Piano Operativo di Sicurezza), INDAGINE FONOMETRICA, VALUTAZIONE VIBROMETRICA, VALUTAZIONE RISCHIO CHIMICO, PIANO DI EMERGENZA E DI EVACUAZIONE.

Con il termine sicurezza sul lavoro si intende un insieme di misure di prevenzione e protezione, azioni sia interne che esterne ad una azienda il cui scopo è quello di garantire lo svolgimento delle attività lavorative in un contesto di incolumità.
L’incolumità si riferisce all’abbattimento del rischio di incidenti e riguarda ciascuno dei soggetti che fanno parte di una azienda: dai responsabili agli operativi, quindi sia datori di lavoro che dirigenti, preposti e lavoratori. Tutte queste misure di prevenzione sono contenute nella Legge sulla Sicurezza sul Lavoro 81 2008, conosciuta anche come “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”.

Il dovere di contribuire alla sicurezza sul lavoro spetta a tutti. Ciascuno deve infatti impegnarsi per fare in modo di allontanare il rischio di incidenti.
In base a quanto stabilito dalla Legge sulla Sicurezza sul Lavoro 81 2008 esistono comunque precisi compiti e responsabilità, obblighi in capo a ciascun soggetto. In particolare, chi ha il dovere di contribuire alla sicurezza sul lavoro è:
Il DATORE DI LAVORO:
deve occuparsi della valutazione dei rischi d’impresa, garantire che i lavoratori seguano appositi corsi di formazione sulla sicurezza sul lavoro (on line o in aula) e assicurare che abbiano i DPI necessari e adatti per svolgere in sicurezza le varie attività.
Inoltre, è lo stesso datore di lavoro che nomina a sua volta altri soggetti indispensabili per assicurare che vengano prese le giuste misure di prevenzione per la sicurezza sul lavoro, ad esempio nomina il medico competente per la sorveglianza sanitaria e sceglie il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP).

Le misure di prevenzione per la sicurezza sul lavoro cambiano a seconda del settore di attività di ciascuna azienda. Si tratta in ogni caso di disposizioni adottate a seguito della valutazione dei rischi, per evitare o comunque abbattere la possibilità che si verifichino situazioni di pericolo nel luogo di lavoro.
La valutazione dei rischi, secondo la Legge sulla Sicurezza sul Lavoro 81 2008, si riferisce all’analisi del contesto lavorativo nel suo insieme, per identificare e quindi documentare i rischi e le conseguenti misure da applicare affinché sia garantita la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Il tutto si concretizza nell’elaborazione del DVR, ossia il Documento di Valutazione dei Rischi che è obbligatorio per tutte le aziende.

Soggetti nominati appositamente per prevenire o gestire situazioni di pericolo (es. addetti al servizio di primo soccorso o al servizio antincendio). In alcuni casi questo ruolo è ricoperto dallo stesso datore di lavoro.

Eventualmente delegato dal datore di lavoro, ne fa le veci in sua assenza e assume un ruolo gestionale e organizzativo, con responsabilità e mansioni precise precedentemente stabilite.

Eventualmente delegato dal datore di lavoro, ne fa le veci in sua assenza e assume un ruolo gestionale e organizzativo, con responsabilità e mansioni precise precedentemente stabilite.

Anch’esso delegato dal datore di lavoro, si aggiunge come seconda figura rispetto al dirigente per la sicurezza in particolare per compiti di vigilanza e organizzazione, coordinando l’attività lavorativa di altri (di solito si tratta di un capo sala, un capo squadra o comunque un capo reparto).

figura di riferimento per la gestione di tutte le misure di prevenzione e sicurezza sul lavoro in azienda, ad esempio la valutazione dei rischi e l’elaborazione del DVR, come pure la progettazione di sistemi di sicurezza.
Si tratta di un ruolo importante e le mansioni sono molto delicate. Per questo motivo il soggetto deve avere particolari requisiti, tra i quali spicca l’aver frequentato corsi di formazione sulla sicurezza sul lavoro on line o in aula, con regolare attestato da aggiornare ogni 5 anni.

Condivide il ruolo del RSPP configurandosi come un suo “assistente”, pertanto deve a sua volta possedere i requisiti richiesti per la figura del responsabile. È presente soprattutto in realtà grandi ed è nominato dal datore di lavoro in accordo con il RSPP.

Si occupa del servizio di sorveglianza sanitaria dei lavoratori, deve quindi provvedere alla tutela della loro salute. Anche questa figura è tenuta a possedere requisiti specifici e dev’essere un sanitario specializzato in medicina del lavoro.

Una sorta di portavoce dei lavoratori, eletto dai lavoratori stessi.
È colui che si presenta come mediatore (dal datore di lavoro o dal RSPP) per tutte le questioni legate a salute, prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Può anche essere un esterno ed in questo caso si parla di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST).
In ogni caso è tenuto a frequentare specifici corsi di formazione per la sicurezza sul lavoro on line o in aula e ad aggiornare annualmente le proprie competenze.

Inteso come qualunque soggetto che lavori in rapporto di dipendenza dal datore di lavoro, compresi quindi interinali, artigiani o apprendisti.
Questi soggetti, pur non avendo responsabilità sul piano gestionale od organizzativo, sono tenuti ad assumersi la responsabilità delle proprie azioni. Devono inoltre seguire le misure di prevenzione per la sicurezza sul lavoro che sono state loro comunicate dai vari soggetti responsabili, oltre che quelle apprese durante i corsi di formazione sulla sicurezza sul lavoro on line o in aula ai quali il datore di lavoro è obbligato ad iscriverli.

Aumento delle sanzioni Sicurezza sul lavoro: dal 1° luglio 2018
Con il decreto direttoriale del 6 giugno 2018 num. 12, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha definito un aumento delle ammende e delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro dell’1,9% dal 1° luglio 2018.
L’incremento è previsto dal comma 4-bis dell’Articolo 306 del D.Lgs. 81/2008 secondo cui “le ammende previste con riferimento
alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente
decreto nonché da atti aventi forza di legge sono rivalutate ogni cinque anni con decreto del direttore generale della Direzione Generale
per l’Attività Ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in misura pari all’indice ISTAT dei prezzi al consumo
previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore.”

L’aumento del 2018 è il secondo aumento quinquennale dopo quello del 2013 del 9,6%.
Quali sanzioni sono previste per il datore di lavoro che non rispetta i principali obblighi in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro?

Le sanzioni per la mancata mancata valutazione dei rischi ed elaborazione del DVR e per la mancata designazione del
RSPP salgono da 2.740 euro a 2.792 euro per quella minima e da 7.014 euro a 7.147 euro per quella massima.

Per la valutazione del rischio incompleta nel DVR e la mancata consultazione del RLS la sanzione sale da 2.192 euro a 2.233
euro per quella minima e da 4.384 euro a 4.467 euro per quella massima.

Se il DVR manca dei criteri di valutazione del rischio, o dell’individuazione delle mansioni che richiedono capacità, esperienza
e formazione, la sanzione sale da 1.096 euro a 1.116 euro per la minima e da 2.192 euro a 2.233 euro per la massima.

Decreto Legislativo 81/08

Decreto Legislativo 81/08