CSA Training srl

Consulente sull'impiego dei prodotti Fitosanitari

Il prezzo originale era: 290,00 €.Il prezzo attuale è: 190,00 €.
Nuova Abilitazione, durata del corso è di 25 ore in FAD o Frontale in Aula.
Aggiornamento, durata del corso è di 12 ore in FAD o Frontale in Aula.
Il Consulente è la persona che svolge un’attività di consulenza sull’impiego dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti, nell’ambito della difesa fitosanitaria, indirizzata anche alla produzione integrata e biologica, all’impiego sostenibile e sicuro dei prodotti fitosanitari e ai metodi di difesa alternativi.

Descrizione

Nuova Abilitazione, durata del corso è di 25 ore in FAD o Frontale in Aula.
 
Aggiornamento, durata del corso è di 12 ore in FAD o Frontale in Aula.
 
Il Consulente è la persona che svolge un’attività di consulenza sull’impiego dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti, nell’ambito della difesa fitosanitaria, indirizzata anche alla produzione integrata e biologica, all’impiego sostenibile e sicuro dei prodotti fitosanitari e ai metodi di difesa alternativi.
 
Requisiti d’accesso:
  • maggiore età;
  • Diploma o laurea in discipline agrarie o forestali.

Per l’ammissione alla verifica finale, la frequenza non deve essere inferiore al 75% del monte ore complessivo.
Il certificato di abilitazione alla consulenza sull’impiego dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti, è rilasciato, su richiesta dell’interessato, dagli Uffici del SFR competenti per zona.

Ogni 5 anni
Ai sensi dell’art. 34, comma 3, del D.Lgs. 81/08, Il datore di lavoro che svolge i compiti di RSPP é altresì tenuto a  frequentare  corsi  di  aggiornamento nel rispetto
di quanto previsto nell’accordo di cui al comma 2.  
L’obbligo di cui al precedente periodo si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all’art. 3 del D.M. 16/01/1997 e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell’art. 95  del D.Lgs. 626/94.
Inoltre in base al p.6 dell’Accordo Stato -Regioni del 21-12-2011 i
l datore di lavoro che svolge i suddetti compiti  é altresì tenuto ad aggiornarsi periodicamente per il mantenimento delle conoscenze legate allo svolgimento di questo ruolo.

datore di lavoro, figura giuridica considerata:  soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore; soggetto che esercita i poteri di decisionali e di spesa nell’azienda.(datore di lavoro, la figura giuridica considerata:
sia come soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore;  che come soggetto che esercita i poteri di decisionali e di spesa nell’azienda.
In quanto soggetto titolare del rapporto di lavoro, il datore di lavoro, “al momento dell’assunzione del primo dipendente” deve iscriversi agli enti previdenziali.
Dal punto degli obblighi in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con la sua individuazione e/o nomina, il datore di lavoro costui diventa titolare degli obblighi del TU 81/08  l’Art. 2, c.1, lett. b) del TU 81/08 ( edizione Testo Unico maggio 2014) individua il “datore di lavoro” come “ il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione e nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa
o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”.:
1) Società semplici e Società in nome collettivo, titolari degli obblighi sulla sicurezza sono tutti i soci a meno che non ne venga delegato uno in modo specifico. Nella Società in accomandita semplice il datore di lavoro è il socio accomandatario.
2) Società di capitali, azioni, responsabilità limitata, in accomandita per azioni, la responsabilità della sicurezza sul lavoro fa capo al presidente del Consiglio di amministrazione o al Consigliere di mministrazione delegato o all’Amministratore unico.
3) Cooperative titolare degli obblighi in materia di salute
e sicurezza sul lavoro è il Presidente o un delegato.
4) Società di persone Snc con due soci lavoratori deve soddisfare tutti gli obblighi della normativa sulla sicurezza. Primo adempimento, quello della individuazione/nomina del datore di lavoro* mediante un atto pubblico con data certa, da esibire all’Organo di vigilanza o al giudice in caso di necessità.
Il socio individuato è quindi datore di lavoro dell’altro socio e gli spettano tutti gli obblighi del TU 81/08.   Nello specifico lo stesso datore di lavoro:
può nominare un Rspp esterno o avvalersi dell’art. 34 del TU e svolgere direttamente i compiti di Rspp;  può svolgere i compiti di addetto al primo soccorso e di addetto alla prevenzione incendi.
L’altro o gli altri soci – lavoratori devono uno di loro deve  autoeleggersi Rls a meno che la società non decida di farne svolgere la funzione al Rls territoriale  C. 4 dell’art. 47 del TU.
Il datore di lavoro nominato  Rspp è tenuto a frequentare i corsi di formazione di cui ai commi 2, 2bis e 3 dello stesso art. 34;

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