CSA Training srl

Addetto Antincendio/Emergenza

Ogni azienda secondo la normativa di legge deve nominare in organico un addetto antincendio.
In ogni azienda la formazione antincendio è obbligatoria , prevista dalla normativa , come elemento fondamentale per la sicurezza sul lavoro e la tutela 
della salute dei lavoratori.
Il D.Lgs 81 del 2008 attribuisce al datore di lavoro l’obbligo di provvedere agli adempimenti necessari a garantire la sicurezza dei lavoratori.

Descrizione

Ogni azienda secondo la normativa di legge deve nominare in organico un addetto antincendio.
In ogni azienda la formazione antincendio è obbligatoria , prevista dalla normativa , come elemento fondamentale per la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute dei lavoratori.

Il D.Lgs 81 del 2008 attribuisce al datore di lavoro l’obbligo di provvedere agli adempimenti necessari a garantire la sicurezza dei lavoratori.
A chi è rivolto il corso ?    Tutte le attività – Il Datore di lavoro può autonominarsi o nominare un lavoratore se ha fino

a 5 lavoratori ,  mentre se ha più di 5 lavoratori  non può autonominarsi e deve nominare un lavoratore per adempiere a questo compito, ai sensi

dell’art. 18 D.Lgs. 81/08, per l’attuazione delle misure di prevenzione ed evacuazione.  

La Formazione va effettuata in base alla classificazione della sua attività sulla base del rischio di incendio.
N.B.: Il dipendente non può rifiutare la nomina se non per giustificato motivo.
Il numero degli addetti alla sicurezza antincendio nell’azienda vengono stabiliti dalla valutazione del rischio contenuta all’interno della normativa che fa riferimento al D.Lgs.81/08.
Docenti?    Esperto FSL  – Istruttore di Sicurezza Antincendio
Al termine dello studio e dell’apprendimento, il partecipante dovrà sottoporsi ad una prova per verificare il grado di apprendimento, attraverso appositi test di verifica finale.

Le sanzioni:  per l’inadempimento degli obblighi di formazione per i lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza consistono nell’arresto del datore di lavoro e il dirigente da due a quattro mesi o nell’ammenda da 1.200 a 5.200 euro (art. 55 comma 5, lettera c, D.Lgs. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. 106/2009).
Classificazione rischio incendio aziende prevista dalla normativa
Il secondo ma non meno rilevante testo è il D.M. 10/03/1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro” .

È in questo decreto che è stata effettuata la corrente suddivisione del rischio incendio in azienda in basso, medio, elevato. Seguendo i criteri dettati dalla normativa antincendio è possibile quindi  classificare i luoghi di lavoro in diverse categorie di rischio:
–  Livello di rischio elevato        –  Livello di rischio medio      –  Livello di rischio basso
Rischi  BASSO   Il corso prevede una preparazione, comprensiva solo di una parte teorica
Durata  4 ore     
Note:  luoghi di lavoro a rischio di incendio basso: nei quali sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo

di principi di incendio ed in cui, in caso di incendio, la probabilità di propagazione delle stesso è da ritenersi limitata.

Rischi  MEDIO   Il corso comprende una parte  teorica  ed una parte pratica.
Durata  8 ore    
Note:  luoghi di lavoro a rischio di incendio medio: nei  quali sono presenti sostanze infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.  
Rischi  ALTO     Il corso comprende una parte  teorica  ed una parte  pratica.
Durata  16 ore      

Note:  Il Rischio ALTO  viene effettuato in collaborazione diretta con i Vigili del Fuoco. Luoghi di lavoro a rischio di incendio elevato; nei quali per presenza di sostanze altamente infiammabili e/o per le condizioni locali e/o di esercizio sussistono notevoli probabilità di sviluppo di incendi e nella fase iniziale sussistono forti probabilità di propagazione delle fiamme, ovvero non è possibile la classificazione come luogo a rischio di incendio basso o medio.      

Programma dei corsi:

Corso per addetti antincendio in attività a rischio di incendio medio (durata 8 ore).

1) L’incendio e la prevenzione incendi (2 ore)

  • principi sulla combustione e l’incendio;   
  • le sostanze estinguenti;   
  • triangolo della combustione;       
  • le principali cause di un incendio;   
  • rischi alle persone in caso di incendio;     
  • principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi.

2) Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio (3 ore)    –

  • le principali misure di protezione contro gli incendi;   
  • vie di esodo;
  • procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme;     
  • procedure per l’evacuazione;     
  • rapporti con i vigili del fuoco;   
  • attrezzature ed impianti di estinzione;     
  • sistemi di allarme;   
  • segnaletica di sicurezza;   
  • illuminazione di emergenza.

3) Esercitazioni pratiche (3 ore)

  • Presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi ;     
  • Sistemi d’allarme, Sistemi di Rivelazione, prove di evacuazione ;
  • presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale;   
  • esercitazioni sull’uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi, idranti , Splinker.

Corso per addetti antincendio in attività a rischio di incendio basso (durata 4 ore)

1) L’incendio e la prevenzione (1 ora)

  • principi della combustione;     
  • prodotti della combustione;   
  • sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio;       
  • effetti dell’incendio sull’uomo;
  • divieti e limitazioni di esercizio;     
  • misure comportamentali.

2) Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio (1 ora)

  • Principali misure di protezione antincendio;     
  • evacuazione in caso di incendio;   
  • chiamata dei soccorsi.

3) Esercitazioni pratiche (2 ore)

  • Presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili;   
  • istruzioni sull’uso degli estintori .

Corso per addetti antincendio in attività a rischio di incendio elevato (durata 16 ore)

1) L’incendio e la prevenzione incendi (4 ore)

  • principi sulla combustione;     
  • le principali cause di incendio in relazione allo specifico ambiente di lavoro;
  • le sostanze estinguenti;   
  • i rischi alle persone ed all’ambiente;   
  • specifiche misure di prevenzione incendi; 
  • accorgimenti comportamentali per prevenire gli incendi;   
  • l’importanza del controllo degli ambienti di lavoro;
  • l’importanza delle verifiche e delle manutenzioni sui presidi antincendio.

2) La protezione antincendio (4 ore)

  • misure di protezione passiva;   
  • vie di esodo, compartimentazioni, distanziamenti;   
  • attrezzature ed impianti di estinzione;   
  • sistemi di allarme;   
  • segnaletica di sicurezza;     
  • impianti elettrici di sicurezza;     
  • illuminazione di sicurezza.

3) Procedure da adottare in caso di incendio (4 ore)

  • procedure da adottare quando si scopre un incendio;     
  • procedure da adottare in caso di allarme;     
  • modalità di evacuazione;
  • modalità di chiamata dei servizi di soccorso;   
  • collaborazione con i vigili del fuoco in caso di intervento;
  • esemplificazione di una situazione di emergenza e modalità procedurali-operative.

4) Esercitazioni pratiche (4 ore)

  • presa visione e chiarimenti sulle principali attrezzature ed impianti di spegnimento;
  • presa visione sulle attrezzature di protezione individuale (maschere, autoprotettore, tute, etc.);
  • esercitazioni sull’uso delle attrezzature di spegnimento e di protezione individuale.

Classificazione del livello di rischio delle attività.

ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO MEDIO

Rientrano in tale categoria di attività i luoghi di lavoro compresi nell’allegato al D.M. 16 febbraio 1982, con esclusione delle attività classificate a rischio elevato.

ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO ELEVATO

  1. industrie e depositi di cui agli articoli 4 e 6 del DPR n. 175/1988, e successive modifiche ed integrazioni;
  2. fabbriche e depositi di esplosivi; 
  3. centrali termoelettriche;   
  4. impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili
  5. impianti e laboratori nucleari;     
  6. depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m2;
  7. attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m2;
  8. scali aeroportuali, stazioni ferroviarie con superficie, al chiuso, aperta al pubblico, superiore a 5000 mq(25) e metropolitane;
  9. alberghi con oltre 200 posti letto;     
  10. ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani;
  11. scuole di ogni ordine e grado con oltre 1000 persone presenti;   
  12. uffici con oltre 1000 dipendenti;
  13. cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenz. e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lungh. superiore a 50 m;
  14. cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi.

ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO BASSO

Rientrano in tale categoria di attività quelle non classificabili a medio ed elevato rischio e dove, in generale, sono presenti sostanze scarsamente infiammabili, dove le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.

Ogni 5 anni
Ai sensi dell’art. 34, comma 3, del D.Lgs. 81/08, Il datore di lavoro che svolge i compiti di RSPP é altresì tenuto a  frequentare  corsi  di  aggiornamento nel rispetto
di quanto previsto nell’accordo di cui al comma 2.  
L’obbligo di cui al precedente periodo si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all’art. 3 del D.M. 16/01/1997 e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell’art. 95  del D.Lgs. 626/94.
Inoltre in base al p.6 dell’Accordo Stato -Regioni del 21-12-2011 i
l datore di lavoro che svolge i suddetti compiti  é altresì tenuto ad aggiornarsi periodicamente per il mantenimento delle conoscenze legate allo svolgimento di questo ruolo.

datore di lavoro, figura giuridica considerata:  soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore; soggetto che esercita i poteri di decisionali e di spesa nell’azienda.(datore di lavoro, la figura giuridica considerata:
sia come soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore;  che come soggetto che esercita i poteri di decisionali e di spesa nell’azienda.
In quanto soggetto titolare del rapporto di lavoro, il datore di lavoro, “al momento dell’assunzione del primo dipendente” deve iscriversi agli enti previdenziali.
Dal punto degli obblighi in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con la sua individuazione e/o nomina, il datore di lavoro costui diventa titolare degli obblighi del TU 81/08  l’Art. 2, c.1, lett. b) del TU 81/08 ( edizione Testo Unico maggio 2014) individua il “datore di lavoro” come “ il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione e nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa
o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”.:
1) Società semplici e Società in nome collettivo, titolari degli obblighi sulla sicurezza sono tutti i soci a meno che non ne venga delegato uno in modo specifico. Nella Società in accomandita semplice il datore di lavoro è il socio accomandatario.
2) Società di capitali, azioni, responsabilità limitata, in accomandita per azioni, la responsabilità della sicurezza sul lavoro fa capo al presidente del Consiglio di amministrazione o al Consigliere di mministrazione delegato o all’Amministratore unico.
3) Cooperative titolare degli obblighi in materia di salute
e sicurezza sul lavoro è il Presidente o un delegato.
4) Società di persone Snc con due soci lavoratori deve soddisfare tutti gli obblighi della normativa sulla sicurezza. Primo adempimento, quello della individuazione/nomina del datore di lavoro* mediante un atto pubblico con data certa, da esibire all’Organo di vigilanza o al giudice in caso di necessità.
Il socio individuato è quindi datore di lavoro dell’altro socio e gli spettano tutti gli obblighi del TU 81/08.   Nello specifico lo stesso datore di lavoro:
può nominare un Rspp esterno o avvalersi dell’art. 34 del TU e svolgere direttamente i compiti di Rspp;  può svolgere i compiti di addetto al primo soccorso e di addetto alla prevenzione incendi.
L’altro o gli altri soci – lavoratori devono uno di loro deve  autoeleggersi Rls a meno che la società non decida di farne svolgere la funzione al Rls territoriale  C. 4 dell’art. 47 del TU.
Il datore di lavoro nominato  Rspp è tenuto a frequentare i corsi di formazione di cui ai commi 2, 2bis e 3 dello stesso art. 34;

Potrebbe interessarti...

  • All
  • Abilitazioni attrezzature
  • Corsi di Formazione
  • eipass - Corsi e Certificazione
  • HACCP & LABORATORIO
  • HACCP & Legionella
  • Patentini/Abilitazioni
  • Training e Qualifiche
Addetto Antincendio/Emergenza
Stai visualizzando: Addetto Antincendio/Emergenza 1,00 
Aggiungi al carrello