CSA Training srl

Corso 1° Ingresso in Cantiere

Formazione per lavoratori edili che entrano per la prima volta in cantiere con obbligo formativo ai sensi dell’art. 36 e 37  del D.Lgs 106/2009 e contratti collettivi di categoria.

Descrizione

Riferimenti normativi:
Corso di formazione di primo ingresso valevole come Formazione di base nel settore edile ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni per la formazione dei lavoratori in G.U. il 11/01/2012.
 
Durata: 16 ORE
Corso di formazione di Primo Ingresso in cantiere per lavoratori edili ex art.36 e 37 c.7 del T.U.
 
Argomenti del corso: 
Il corso è strutturato per offrire al candidato tutte le conoscenze necessarie per ricoprire l’incarico in oggetto per aziende classificate di tipo tipo B e C (12 ore di corso) ai sensi dell’art. 1 del Decreto 15 Luglio 2003 n. 388 ed integrato con BLS.
 
MODULO 1 – totale n. 4 ore
  1. le normative di sicurezza vigenti;
  2. figure del Datore di Lavoro, del R.S.P.P., del R S.L.e del Medico Competente;
  3. organi di vigilanza e controllo
  4. notizie relative ai diritti e doveri dei lavoratori in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro;
  5. i D.P.I. e le disposizioni aziendali in materia di rispetto delle normative di sicurezza;
 
MODULO 2 – totale n. 4 ore
  1. Principali rischi del cantiere per la sicurezza e la salute: rischi specifici nei cantieri cui è sottoposto ogni lavoratore in relazione alla mansione svolta, nonché i possibili danni e le conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione;
  2. i pericoli connessi all’uso di sostanze e preparati pericolosi sulla base delle schede tecniche e dei dati sulla sicurezza previsti dalla n.v. e dalla norma di buona tecnica;
  3. le misure e le attività di protezione e prevenzione attuate dall’Azienda;
 
MODULO 3 – totale n. 4 ore

Attrezzature e macchine da lavoro – formazione specifica sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento:

  1. al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni, alle attrezzature e alle macchine a lui affidate e alle sostanze utilizzate, agli impianti da lui utilizzati e sui cui deve effettuare lavorazioni
  2. ai dispositivi di sicurezza a lui forniti
  3. al divieto di rimuovere i carter di sicurezza sulle macchine, al divieto di rimuovere i dispositivi di sicurezza sulle macchine degli impianti, al divieto di rimuovere la cartellonistica di sicurezza
  4. all’obbligo di indossare ed utilizzare correttamente i D.P.I. forniti, all’obbligo di osservare tutte le prescrizioni impartite dalla cartellonistica di sicurezza, all’obbligo di segnalare tempestivamente al Datore di Lavoro, al fine che provveda con i dovuti interventi, ad eliminare ogni carenza ai fini della sicurezza rilevata durante ogni fase del ciclo produttivo sulle macchine, le attrezzature, gli impianti e le strutture
  5. alla collocazione in azienda dei libretti di istruzione, uso e manutenzione delle macchine
  6. alla utilizzazione degli otoprotettori, diritti dei lavoratori e norme di prudenza nell’uso degli otoprotettori ai sensi dell’art. 74 e succ. Titolo II Cap.III e art.193 del D.Lgs. 81/08
 
MODULO 4 – totale n. 4 ore
  1. Gestione dell’emergenza: le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei lavoratori;
  2. Gerstione dell’emergenza:lavoratori incaricati dei compiti speciali (antincendio, pronto soccorso, gestione delle emergenze in genere).
 
Attestato:
L’attestato è rilasciato alla fine del Corso di Formazione dopo il test di verifica del grado di apprendimento
Ogni 5 anni
Ai sensi dell’art. 34, comma 3, del D.Lgs. 81/08, Il datore di lavoro che svolge i compiti di RSPP é altresì tenuto a  frequentare  corsi  di  aggiornamento nel rispetto
di quanto previsto nell’accordo di cui al comma 2.  
L’obbligo di cui al precedente periodo si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all’art. 3 del D.M. 16/01/1997 e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell’art. 95  del D.Lgs. 626/94.
Inoltre in base al p.6 dell’Accordo Stato -Regioni del 21-12-2011 i
l datore di lavoro che svolge i suddetti compiti  é altresì tenuto ad aggiornarsi periodicamente per il mantenimento delle conoscenze legate allo svolgimento di questo ruolo.

datore di lavoro, figura giuridica considerata:  soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore; soggetto che esercita i poteri di decisionali e di spesa nell’azienda.(datore di lavoro, la figura giuridica considerata:
sia come soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore;  che come soggetto che esercita i poteri di decisionali e di spesa nell’azienda.
In quanto soggetto titolare del rapporto di lavoro, il datore di lavoro, “al momento dell’assunzione del primo dipendente” deve iscriversi agli enti previdenziali.
Dal punto degli obblighi in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con la sua individuazione e/o nomina, il datore di lavoro costui diventa titolare degli obblighi del TU 81/08  l’Art. 2, c.1, lett. b) del TU 81/08 ( edizione Testo Unico maggio 2014) individua il “datore di lavoro” come “ il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione e nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa
o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”.:
1) Società semplici e Società in nome collettivo, titolari degli obblighi sulla sicurezza sono tutti i soci a meno che non ne venga delegato uno in modo specifico. Nella Società in accomandita semplice il datore di lavoro è il socio accomandatario.
2) Società di capitali, azioni, responsabilità limitata, in accomandita per azioni, la responsabilità della sicurezza sul lavoro fa capo al presidente del Consiglio di amministrazione o al Consigliere di mministrazione delegato o all’Amministratore unico.
3) Cooperative titolare degli obblighi in materia di salute
e sicurezza sul lavoro è il Presidente o un delegato.
4) Società di persone Snc con due soci lavoratori deve soddisfare tutti gli obblighi della normativa sulla sicurezza. Primo adempimento, quello della individuazione/nomina del datore di lavoro* mediante un atto pubblico con data certa, da esibire all’Organo di vigilanza o al giudice in caso di necessità.
Il socio individuato è quindi datore di lavoro dell’altro socio e gli spettano tutti gli obblighi del TU 81/08.   Nello specifico lo stesso datore di lavoro:
può nominare un Rspp esterno o avvalersi dell’art. 34 del TU e svolgere direttamente i compiti di Rspp;  può svolgere i compiti di addetto al primo soccorso e di addetto alla prevenzione incendi.
L’altro o gli altri soci – lavoratori devono uno di loro deve  autoeleggersi Rls a meno che la società non decida di farne svolgere la funzione al Rls territoriale  C. 4 dell’art. 47 del TU.
Il datore di lavoro nominato  Rspp è tenuto a frequentare i corsi di formazione di cui ai commi 2, 2bis e 3 dello stesso art. 34;

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