
Corso di Formazione per Dirigenti
L’art. 2 comma 1 lettera d) del D.Lgs 81/08, definisce “dirigente ” la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa.
Descrizione
L’art. 37 del D. Lgs. 81/08 (cosiddetto Testo Unico sulla Sicurezza) prevede una specifica formazione per i dirigenti, specificatamente normata dall’accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, sancito il 21/12/2011 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 11/01/2011.
Chi è il Dirigente e quali sono i suoi obblighi ? La definizione di Dirigente è indicata all’art. 2 comma 1 lett d) del D.Lgs. 81/08 dalla quale emerge che si tratta di “colui che organizza e dirige le attività.
Il dirigente è, negli ambienti di lavoro di cui è responsabile, l’alter ego del datore di lavoro, per le parti della gestione di propria competenza specifica, che rappresenta e con il quale collabora nell’attività organizzativa interna, attuando le sue direttive generali e dirigendo il lavoro degli altri dipendenti. La definizione è integrata da quella dei contratti collettivi a cui la giurisprudenza assegna un ruolo vincolante.
Gli obblighi cui è chiamato ad adempiere il Dirigente, in base alla attribuzioni e competente conferite, sono riportati in via generale all’art. 18 comma 1 D.Lgs. 81/08.
Durata: 16 ore.
Quale differenza c’è tra il preposto e il dirigente?
Entrambi i soggetti sono recenti introduzioni del nuovo dettato normativo in materia di sicurezza sul lavoro. Il dirigente viene definito come persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa mentre il preposto è una persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. La parte iniziale è comune ma la differenza in termini di attribuzioni è differente. Il preposto alla sicurezza è infatti quel soggetto della prevenzione aziendale che ha il compito di sovrintendere all’attività lavorativa mentre il dirigente è colui il quale attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa.
Aggiornamento
Individuazione del datore di lavoro RSPP nelle società di persone o di capitali
datore di lavoro, figura giuridica considerata: soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore; soggetto che esercita i poteri di decisionali e di spesa nell’azienda.(datore di lavoro, la figura giuridica considerata:
sia come soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore; che come soggetto che esercita i poteri di decisionali e di spesa nell’azienda.
In quanto soggetto titolare del rapporto di lavoro, il datore di lavoro, “al momento dell’assunzione del primo dipendente” deve iscriversi agli enti previdenziali.
Dal punto degli obblighi in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con la sua individuazione e/o nomina, il datore di lavoro costui diventa titolare degli obblighi del TU 81/08 l’Art. 2, c.1, lett. b) del TU 81/08 ( edizione Testo Unico maggio 2014) individua il “datore di lavoro” come “ il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione e nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa
o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”.:
1) Società semplici e Società in nome collettivo, titolari degli obblighi sulla sicurezza sono tutti i soci a meno che non ne venga delegato uno in modo specifico. Nella Società in accomandita semplice il datore di lavoro è il socio accomandatario.
2) Società di capitali, azioni, responsabilità limitata, in accomandita per azioni, la responsabilità della sicurezza sul lavoro fa capo al presidente del Consiglio di amministrazione o al Consigliere di mministrazione delegato o all’Amministratore unico.
3) Cooperative titolare degli obblighi in materia di salute
e sicurezza sul lavoro è il Presidente o un delegato.
4) Società di persone Snc con due soci lavoratori deve soddisfare tutti gli obblighi della normativa sulla sicurezza. Primo adempimento, quello della individuazione/nomina del datore di lavoro* mediante un atto pubblico con data certa, da esibire all’Organo di vigilanza o al giudice in caso di necessità.
Il socio individuato è quindi datore di lavoro dell’altro socio e gli spettano tutti gli obblighi del TU 81/08. Nello specifico lo stesso datore di lavoro:
può nominare un Rspp esterno o avvalersi dell’art. 34 del TU e svolgere direttamente i compiti di Rspp; può svolgere i compiti di addetto al primo soccorso e di addetto alla prevenzione incendi.
L’altro o gli altri soci – lavoratori devono uno di loro deve autoeleggersi Rls a meno che la società non decida di farne svolgere la funzione al Rls territoriale C. 4 dell’art. 47 del TU.
Il datore di lavoro nominato Rspp è tenuto a frequentare i corsi di formazione di cui ai commi 2, 2bis e 3 dello stesso art. 34;
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