
Corso di Formazione per Preposti
Decreto Interministeriale del 4 Marzo 2013 dal titolo “Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare” ha introdotto nuove disposizioni in materia di Sicurezza nei cantieri stradali.
Descrizione
Il Decreto prevede un percorso formativo strutturato in tre moduli (giuridico normativo, tecnico e pratico) della durata complessiva di 8 ore per i lavoratori e 12 ore per preposti.
L’aggiornamento della formazione dei lavoratori deve essere effettuato ogni quattro anni per mezzo di un corso teorico-pratico di durata minima di 3 ore.
I soggetti tenuti allo svolgimento del corso che alla data di entrata in vigore del citato Decreto possano dimostrare di operare già nel settore da almeno 12 mesi, sono esonerati dalla
frequenza corso di formazione, ma sono tenuti ad effettuare il corso di aggiornamento entro 24 mesi dall’entrata in vigore del citato Decreto.
PREPOSTI alle attività e alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico
veicolare.
tipologia di strada (A,B,D – C,E,F) per eseguire in condizioni di sicurezza le attività di:
- installazione del cantiere – rimozione del cantiere – manutenzione, revisione e controllo
della segnaletica stradale - spostamento a piedi – manovre di entrata ed uscita dal cantiere – interventi in emergenza
Coerentemente alle circolari 9540/69, 1220/83, 2900/84 e loro successive modifiche ed integrazioni, D.Lgs 30/04/1992 n.285 coordinato con il D.Lgs 30/09/1993 n. 360, DPR
16/12/1992 n. 495 coadiuvato con il DPR 16/09/1996 n. 610, DM 10/07/2002, DM LL.PP. 09/06/1995, DI 4/03/2013 attuativo dell’art. 161, comma 2-bis del D.Lgs. 09/04/2008 n.81 e con riferimento anche alle disposizioni aggiuntive ed integrative elaborate dai Concessionari di Strade e Autostrade.
“Esempi di gestione della segnaletica in cantieri autostradali”, i soggetti interessati:
- ente gestore: “titolare della responsabilità dell’autorizzazione dei cantieri stradali, che esercita tenuto conto dell’obbligo istituzionale di «garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione” (Nuovo Codice della strada, art. 14 c. 1).
Non necessariamente l’ente gestore è “automaticamente identificato nel committente dei lavori, in quanto i cantieri relativi, ad esempio, ai servizi quali gas, acqua, distribuzione elettrica, eccetera, specialmente in ambito urbano, sono promossi da committenti che non si identificano nel proprietario o concessionario dell’infrastruttura stradale”; - impresa esecutrice: ‘chiunque esegue lavori o deposita materiali sulle aree destinate alla circolazione di veicoli e di pedoni’, “responsabilizzato nell’adottare le soluzioni tecniche a garantire la sicurezza e la fluidità del traffico e la visibilità, diurna e notturna, del personale addetto esposto al traffico”. Chiunque esegue lavori o deposita materiali sulle aree destinate alla circolazione o alla sosta di veicoli e di pedoni deve adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte. Deve provvedere a rendere visibile, sia di giorno che di notte, il personale addetto ai lavori esposto al traffico dei veicoli.
- Il regolamento stabilisce le norme relative alle modalità ed ai mezzi per la delimitazione e la segnalazione dei cantieri, alla realizzabilità della visibilità sia di giorno che di notte del personale addetto ai lavori, nonché agli accorgimenti necessari per la regolazione del traffico, nonché le modalità di svolgimento dei lavori nei cantieri stradali.
METODOLOGIA DIDATTICA per Operatore
Il percorso formativo è caratterizzato da una metodologia didattica fortemente interattiva e applicativa:
lezioni frontali in aula ed esercitazioni sulle tecniche di installazione, rimozione ed intervento in siti dove possano essere ricreate condizioni operative.
Modulo giuridico – normativo della durata di 1 ora;
Modulo tecnico della durata di 3 ore;
Prova di verifica intermedia (questionario a risposta multipla da effettuarsi prima del modulo pratico);
Modulo pratico della durata di 4 ore,
Prova di verifica finale (prova pratica di simulazione)
METODOLOGIA DIDATTICA per Preposti
Modulo giuridico – normativo della durata di 3 ore;
Modulo tecnico della durata di 5 ore;
Prova di verifica intermedia (questionario a risposta multipla da effettuarsi prima del modulo pratico);
Modulo pratico sulla comunicazione e sulla simulazione addestramento della durata di 4 ore,
Prova di verifica finale (prova pratica di simulazione).
AGGIORNAMENTO
L’aggiornamento formazione lavoratori, operatori, preposti, deve essere garantito ogni 4 anni.
Modulo tecnico della durata di 2 ore;
Prova di verifica intermedia (questionario a risposta multipla da effettuarsi prima del modulo pratico);
Modulo pratico sulla comunicazione e sulla simulazione addestramento della durata di 2 ore ,
Prova di verifica finale (prova pratica di simulazione).
Al termine del percorso formativo, previo superamento della verifica intermedia di apprendimento e della prova pratica di verifica finale, unitamente a una presenza pari almeno al 90% del monte ore, sarà rilasciata agli allievi la certificazione attestante l’avvenuta formazione così come previsto dal paragrafo 3 dell’Allegato II al Decreto Interministeriale del 4 marzo 2013.
Aggiornamento
Individuazione del datore di lavoro RSPP nelle società di persone o di capitali
datore di lavoro, figura giuridica considerata: soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore; soggetto che esercita i poteri di decisionali e di spesa nell’azienda.(datore di lavoro, la figura giuridica considerata:
sia come soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore; che come soggetto che esercita i poteri di decisionali e di spesa nell’azienda.
In quanto soggetto titolare del rapporto di lavoro, il datore di lavoro, “al momento dell’assunzione del primo dipendente” deve iscriversi agli enti previdenziali.
Dal punto degli obblighi in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con la sua individuazione e/o nomina, il datore di lavoro costui diventa titolare degli obblighi del TU 81/08 l’Art. 2, c.1, lett. b) del TU 81/08 ( edizione Testo Unico maggio 2014) individua il “datore di lavoro” come “ il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione e nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa
o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”.:
1) Società semplici e Società in nome collettivo, titolari degli obblighi sulla sicurezza sono tutti i soci a meno che non ne venga delegato uno in modo specifico. Nella Società in accomandita semplice il datore di lavoro è il socio accomandatario.
2) Società di capitali, azioni, responsabilità limitata, in accomandita per azioni, la responsabilità della sicurezza sul lavoro fa capo al presidente del Consiglio di amministrazione o al Consigliere di mministrazione delegato o all’Amministratore unico.
3) Cooperative titolare degli obblighi in materia di salute
e sicurezza sul lavoro è il Presidente o un delegato.
4) Società di persone Snc con due soci lavoratori deve soddisfare tutti gli obblighi della normativa sulla sicurezza. Primo adempimento, quello della individuazione/nomina del datore di lavoro* mediante un atto pubblico con data certa, da esibire all’Organo di vigilanza o al giudice in caso di necessità.
Il socio individuato è quindi datore di lavoro dell’altro socio e gli spettano tutti gli obblighi del TU 81/08. Nello specifico lo stesso datore di lavoro:
può nominare un Rspp esterno o avvalersi dell’art. 34 del TU e svolgere direttamente i compiti di Rspp; può svolgere i compiti di addetto al primo soccorso e di addetto alla prevenzione incendi.
L’altro o gli altri soci – lavoratori devono uno di loro deve autoeleggersi Rls a meno che la società non decida di farne svolgere la funzione al Rls territoriale C. 4 dell’art. 47 del TU.
Il datore di lavoro nominato Rspp è tenuto a frequentare i corsi di formazione di cui ai commi 2, 2bis e 3 dello stesso art. 34;
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