CSA Training srl

Corso FER (Fonti Energie Rinnovabili)

1,00 

Corso di formazione per INSTALLATORE E MANUTENTORE STRAORDINARIO DI TECNOLOGIE ENERGETICHE.

Descrizione

ALIMENTATE DA F.E.R.  L’Art. 15 del D.lgs 28 del 2011, modificato dal decreto legge 63/2013, convertito in legge 3 agosto 2013 n. 90 ha disposto l’obbligo di qualificazione e aggiornamento  per le imprese già abilitate ai sensi dell’art 4, alimentati da Fonti di Energie Rinnovabili (FER):
  • Biomasse per usi energetici;
  • Pompe di calore per il riscaldamento, refrigerazione e produzione ACS;
  • Sistemi fotovoltaici e fototermoelettrici;    
  • Sistemi solari e termici.  
Il percorso formativo in Aggiornamento potrà essere svolto in modalità:   FAD.
 
Dal 4 Agosto 2013 le imprese per poter operare sugli impianti FER, dovranno dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione e aggiornamento professionale ai sensi del D.lgs 28/2011, in aggiunta ai requisiti previsti dal D.M. 37/08.
 
In mancanza di tale adempimento le imprese non potranno rilasciare dichiarazioni di conformità per gli interventi effettuati sui suddetti impianti.
Al termine del percorso, previo del superamento della prova finale, verrà rilasciato l’Attestato di Abilitazione Professionale di“Installatore e manutentore straordinario di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili” ai sensi dell’art. 15, comma 2 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011 . 28. Inoltre, previa verifica, verrà rilasciato un Attestato di frequenza con validità triennale.
 
PROFILO PROFESSIONALE: L’installatore e manutentore di impianti FER deve possedere le capacità richieste per installare apparecchiature e sistemi rispondenti alle esigenze dei clienti in termini di prestazioni e di affidabilità, essere in grado di fornire un servizio di qualità e di rispettare tutti i codici e le norme applicabili, ivi comprese le norme in materia di marchi energetici e di marchi di qualità ecologica.
 
DESTINATARI:  La formazione obbligatoria è a carico del titolare o legale rappresentante o Responsabile Tecnico comunicato dalla Camera di Commercio e varia in funzione della data di nomina e del requisito tecnico-professionale posseduto.
 
ORGANIZZAZIONE E METODOLOGIA DIDATTICA: Le lezioni sono tenute dai professionisti ed esperti del settore. La prova pratica sarà svolta in laboratori adeguatamente attrezzati per poter effettuare le esercitazioni sugli impianti.
 
STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO
Con D.A. n. 1297 del 28/02/2017 la Regione Siciliana ha regolamentato la formazione coerentemente con gli standard formativi adottati dalla Conferenza Stato Regioni del 22/12/2018 prevedendo due tipi di percorsi formativi:
 
  • CORSO BASE ABILITANTE (80 ORE)
  • Corso di Aggiornamento (16 ore) con validità triennale da fare entro il 31/12/2019  (validità 3 anni).
 
Quattro profili di “Installatore e manutentore  straordinario di Tecnologie energetiche alimentate da FER” in funzione della tipologia di impianti:
  • Biomasse per usi energetici;
  • Pompe di calore per riscaldamento, refrigerazione e produzione ACS
  • Sistemi fotovoltaici e fototermoelettrici
  • Sistemi solari termici                                       
Durata di 80 ore ai quali vanno aggiunte 44 ore per moduli obbligatore previsti dalla normativa sulla formazione professionale per un totale complessivo di 124 ore.
  • Modulo unico tecnico comune alle diverse tipologie di impianto: ore 20;
  • Modulo specifico per tipologia di impianto ore 60 di cui 20 di pratica;
  • Modulo obbligatorio di Alfabetizzazione informatica ore 32;
  • Modulo obbligatorio di igiene e sicurezza sui luoghi  di lavoro ore 12;
Ogni 5 anni
Ai sensi dell’art. 34, comma 3, del D.Lgs. 81/08, Il datore di lavoro che svolge i compiti di RSPP é altresì tenuto a  frequentare  corsi  di  aggiornamento nel rispetto
di quanto previsto nell’accordo di cui al comma 2.  
L’obbligo di cui al precedente periodo si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all’art. 3 del D.M. 16/01/1997 e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell’art. 95  del D.Lgs. 626/94.
Inoltre in base al p.6 dell’Accordo Stato -Regioni del 21-12-2011 i
l datore di lavoro che svolge i suddetti compiti  é altresì tenuto ad aggiornarsi periodicamente per il mantenimento delle conoscenze legate allo svolgimento di questo ruolo.

datore di lavoro, figura giuridica considerata:  soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore; soggetto che esercita i poteri di decisionali e di spesa nell’azienda.(datore di lavoro, la figura giuridica considerata:
sia come soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore;  che come soggetto che esercita i poteri di decisionali e di spesa nell’azienda.
In quanto soggetto titolare del rapporto di lavoro, il datore di lavoro, “al momento dell’assunzione del primo dipendente” deve iscriversi agli enti previdenziali.
Dal punto degli obblighi in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con la sua individuazione e/o nomina, il datore di lavoro costui diventa titolare degli obblighi del TU 81/08  l’Art. 2, c.1, lett. b) del TU 81/08 ( edizione Testo Unico maggio 2014) individua il “datore di lavoro” come “ il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione e nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa
o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”.:
1) Società semplici e Società in nome collettivo, titolari degli obblighi sulla sicurezza sono tutti i soci a meno che non ne venga delegato uno in modo specifico. Nella Società in accomandita semplice il datore di lavoro è il socio accomandatario.
2) Società di capitali, azioni, responsabilità limitata, in accomandita per azioni, la responsabilità della sicurezza sul lavoro fa capo al presidente del Consiglio di amministrazione o al Consigliere di mministrazione delegato o all’Amministratore unico.
3) Cooperative titolare degli obblighi in materia di salute
e sicurezza sul lavoro è il Presidente o un delegato.
4) Società di persone Snc con due soci lavoratori deve soddisfare tutti gli obblighi della normativa sulla sicurezza. Primo adempimento, quello della individuazione/nomina del datore di lavoro* mediante un atto pubblico con data certa, da esibire all’Organo di vigilanza o al giudice in caso di necessità.
Il socio individuato è quindi datore di lavoro dell’altro socio e gli spettano tutti gli obblighi del TU 81/08.   Nello specifico lo stesso datore di lavoro:
può nominare un Rspp esterno o avvalersi dell’art. 34 del TU e svolgere direttamente i compiti di Rspp;  può svolgere i compiti di addetto al primo soccorso e di addetto alla prevenzione incendi.
L’altro o gli altri soci – lavoratori devono uno di loro deve  autoeleggersi Rls a meno che la società non decida di farne svolgere la funzione al Rls territoriale  C. 4 dell’art. 47 del TU.
Il datore di lavoro nominato  Rspp è tenuto a frequentare i corsi di formazione di cui ai commi 2, 2bis e 3 dello stesso art. 34;

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