CSA Training srl

Corso di Formazione per Videoterminalista

L’art. 37 del D. Lgs. 81/08 prevede che il Datore di lavoro provveda alla formazione di tutti i suoi dipendenti, secondo i contenuti e la durata previsti dall’accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  sanciti dall’Accordo Stato Regioni in data 21/12/2011.

Questo corso rientra nel modulo specifico per le aziende di rischio basso e per tutti i dipendenti che operano davanti a un pc per almeno 20 ore settimanali, (dedotte le interruzioni di cui all’articolo 175)denominati videoterminalisti, e va aggiornato ogni 5 anni.

Descrizione

È importante evidenziare come l’art. 2 del D.Lgs. 81/2008 considera lavoratori tutte le persone che svolgono un’attività lavorativa nell’ambito dell‘organizzazione di un datore
di lavoro, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere una professione.
Questo corso costituisce una integrazione della formazione specifica in riferimento alla mansione di videoterminalista, ai sensi dell’articolo 173 del D.Lgs. 81/2008: “lavoratore:
il lavoratore che utilizza un’attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale.
Il corso è quindi destinato ai lavoratori che a seguito di un cambio di mansione devono ricevere una formazione specifica integrativa in relazione ai nuovi rischi specifici, (la formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione del cambiamento di mansioni o della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie).
Il corso può essere svolto in modalità FAD & AULA.
Ogni 5 anni
Ai sensi dell’art. 34, comma 3, del D.Lgs. 81/08, Il datore di lavoro che svolge i compiti di RSPP é altresì tenuto a  frequentare  corsi  di  aggiornamento nel rispetto
di quanto previsto nell’accordo di cui al comma 2.  
L’obbligo di cui al precedente periodo si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all’art. 3 del D.M. 16/01/1997 e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell’art. 95  del D.Lgs. 626/94.
Inoltre in base al p.6 dell’Accordo Stato -Regioni del 21-12-2011 i
l datore di lavoro che svolge i suddetti compiti  é altresì tenuto ad aggiornarsi periodicamente per il mantenimento delle conoscenze legate allo svolgimento di questo ruolo.

datore di lavoro, figura giuridica considerata:  soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore; soggetto che esercita i poteri di decisionali e di spesa nell’azienda.(datore di lavoro, la figura giuridica considerata:
sia come soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore;  che come soggetto che esercita i poteri di decisionali e di spesa nell’azienda.
In quanto soggetto titolare del rapporto di lavoro, il datore di lavoro, “al momento dell’assunzione del primo dipendente” deve iscriversi agli enti previdenziali.
Dal punto degli obblighi in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con la sua individuazione e/o nomina, il datore di lavoro costui diventa titolare degli obblighi del TU 81/08  l’Art. 2, c.1, lett. b) del TU 81/08 ( edizione Testo Unico maggio 2014) individua il “datore di lavoro” come “ il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione e nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa
o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”.:
1) Società semplici e Società in nome collettivo, titolari degli obblighi sulla sicurezza sono tutti i soci a meno che non ne venga delegato uno in modo specifico. Nella Società in accomandita semplice il datore di lavoro è il socio accomandatario.
2) Società di capitali, azioni, responsabilità limitata, in accomandita per azioni, la responsabilità della sicurezza sul lavoro fa capo al presidente del Consiglio di amministrazione o al Consigliere di mministrazione delegato o all’Amministratore unico.
3) Cooperative titolare degli obblighi in materia di salute
e sicurezza sul lavoro è il Presidente o un delegato.
4) Società di persone Snc con due soci lavoratori deve soddisfare tutti gli obblighi della normativa sulla sicurezza. Primo adempimento, quello della individuazione/nomina del datore di lavoro* mediante un atto pubblico con data certa, da esibire all’Organo di vigilanza o al giudice in caso di necessità.
Il socio individuato è quindi datore di lavoro dell’altro socio e gli spettano tutti gli obblighi del TU 81/08.   Nello specifico lo stesso datore di lavoro:
può nominare un Rspp esterno o avvalersi dell’art. 34 del TU e svolgere direttamente i compiti di Rspp;  può svolgere i compiti di addetto al primo soccorso e di addetto alla prevenzione incendi.
L’altro o gli altri soci – lavoratori devono uno di loro deve  autoeleggersi Rls a meno che la società non decida di farne svolgere la funzione al Rls territoriale  C. 4 dell’art. 47 del TU.
Il datore di lavoro nominato  Rspp è tenuto a frequentare i corsi di formazione di cui ai commi 2, 2bis e 3 dello stesso art. 34;

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