CSA Training srl

Corso PES/PAV/PEI

Ai sensi dell’art. 82, comma 1, lettera c, punto 2, del D.Lgs. n. 81 stabilisce che: “l’esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori abilitati dal datore di lavoro ai sensi della pertinente normativa tecnica riconosciuti idonei per tale attività”.

Descrizione

Obiettivi   
Il corso fornisce all’operatore le conoscenze teoriche propedeutiche alla nomina, da parte del datore di datore ai sensi della Norma CEI EN 50110 – 1 e CEI 11 – 27, di Persona Esperta (PES), di Persona Avvertita (PAV) ed Idonea ai lavori elettrici sotto tensione (PEI), nonché l’attestazione della “Idoneità” a svolgere lavori su parti in tensione.
 
A chi è rivolto il corso ?    Il corso si rivolge agli elettricisti addetti ai lavori elettrici di installazione e manutenzione degli impianti elettrici fuori tensione e in tensione su impianti fino a 1000 V in c.a. e c.c.
 
Che validità ha il corso?  Il corso ha scadenza quinquennale.
 
PERSONA IDONEA (PEI):
“alla quale è riconosciuta la capacità tecnica dad eseguire specifici lavori sotto tensioneL’idoneità deve essere attestata e rilasciata a fronte di processi formativi superati con esito positivo comprensivi di esercitazioni teoriche e pratiche”.
 
PERSONA ESPERTA (PES):
“con istruzione, conoscenza ed esperienza rilevanti tali da consentirle di analizzare i rischi e di evitare i pericoli che l’elettricità può creare”. In particolare si tratta di persona che, con adeguata attività e/o percorso formativo e maturata esperienza, ha acquisito conoscenze generali dell’antinfortunistica elettrica ed una approfondita conoscenza della problematica infortunistica per almeno una precisa tipologia di lavori; deve essere anche capace di affrontare in autonomia l’organizzazione e l’esecuzione in sicurezza di qualsiasi lavoro di precisa tipologia e di individuare e prevenire i rischi elettrici connessi con il lavoro, mettendo in atto le misure idonee a ridurli sotto sicurezza o a eliminarli.
 
PERSONA AVVERTITA (PAV):
“adeguatamente avvisata da persone esperte per metterla in grado di evitare i pericoli che l’elettricità può creare”. In particolare si tratta di persona che, con adeguata formazione, ha acquisito conoscenza dell’antinfortunistica elettrica relativa a precise tipologie di lavoro e capacità di comprendere le istruzioni fornite da una PES; deve avere la capacità di organizzare ed eseguire in sicurezza un lavoro di una precisa tipologia dopo aver ricevuto istruzioni da una PES; inoltre deve possedere la capacità di affrontare le difficoltà previste e capacità di riconoscere ed affrontare i pericoli originati da imprevisti anche se potrebbe non essere in grado di affrontarli correttamente in autonomia.
 
PERSONA COMUNE (PEC):
“Persona che non è esperta e non è avvertita”. In particolare, può operare solo sotto la sorveglianza di PES o PAV, se i rischi elettrici residui non sono stati eliminati, e sotto la supervisione di PES o PAV in caso contrario.
Il corso a scelta può essere per soli PES – PAV con una durata di 14h, e anche per PEI per una durata complessiva di 16h.
 
Obblighi legislativi  Art. 82, co. 1, lett. c), punto 2 – D.Lgs. 81/08
Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
D.Lgs. 81/08 – Art. 87 – comma 2, lett. E)   Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 fino a 6.400 euro.
Ogni 5 anni
Ai sensi dell’art. 34, comma 3, del D.Lgs. 81/08, Il datore di lavoro che svolge i compiti di RSPP é altresì tenuto a  frequentare  corsi  di  aggiornamento nel rispetto
di quanto previsto nell’accordo di cui al comma 2.  
L’obbligo di cui al precedente periodo si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all’art. 3 del D.M. 16/01/1997 e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell’art. 95  del D.Lgs. 626/94.
Inoltre in base al p.6 dell’Accordo Stato -Regioni del 21-12-2011 i
l datore di lavoro che svolge i suddetti compiti  é altresì tenuto ad aggiornarsi periodicamente per il mantenimento delle conoscenze legate allo svolgimento di questo ruolo.

datore di lavoro, figura giuridica considerata:  soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore; soggetto che esercita i poteri di decisionali e di spesa nell’azienda.(datore di lavoro, la figura giuridica considerata:
sia come soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore;  che come soggetto che esercita i poteri di decisionali e di spesa nell’azienda.
In quanto soggetto titolare del rapporto di lavoro, il datore di lavoro, “al momento dell’assunzione del primo dipendente” deve iscriversi agli enti previdenziali.
Dal punto degli obblighi in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con la sua individuazione e/o nomina, il datore di lavoro costui diventa titolare degli obblighi del TU 81/08  l’Art. 2, c.1, lett. b) del TU 81/08 ( edizione Testo Unico maggio 2014) individua il “datore di lavoro” come “ il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione e nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa
o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”.:
1) Società semplici e Società in nome collettivo, titolari degli obblighi sulla sicurezza sono tutti i soci a meno che non ne venga delegato uno in modo specifico. Nella Società in accomandita semplice il datore di lavoro è il socio accomandatario.
2) Società di capitali, azioni, responsabilità limitata, in accomandita per azioni, la responsabilità della sicurezza sul lavoro fa capo al presidente del Consiglio di amministrazione o al Consigliere di mministrazione delegato o all’Amministratore unico.
3) Cooperative titolare degli obblighi in materia di salute
e sicurezza sul lavoro è il Presidente o un delegato.
4) Società di persone Snc con due soci lavoratori deve soddisfare tutti gli obblighi della normativa sulla sicurezza. Primo adempimento, quello della individuazione/nomina del datore di lavoro* mediante un atto pubblico con data certa, da esibire all’Organo di vigilanza o al giudice in caso di necessità.
Il socio individuato è quindi datore di lavoro dell’altro socio e gli spettano tutti gli obblighi del TU 81/08.   Nello specifico lo stesso datore di lavoro:
può nominare un Rspp esterno o avvalersi dell’art. 34 del TU e svolgere direttamente i compiti di Rspp;  può svolgere i compiti di addetto al primo soccorso e di addetto alla prevenzione incendi.
L’altro o gli altri soci – lavoratori devono uno di loro deve  autoeleggersi Rls a meno che la società non decida di farne svolgere la funzione al Rls territoriale  C. 4 dell’art. 47 del TU.
Il datore di lavoro nominato  Rspp è tenuto a frequentare i corsi di formazione di cui ai commi 2, 2bis e 3 dello stesso art. 34;

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