
Formazione Ambienti confinati
Descrizione
Una definizione univoca non esiste di ambiente confinato in quanto alcuni ambienti, possono comportarsi da spazi confinati durante lo svolgimento delle attività lavorative cui sono adibiti o durante la loro costruzione, fabbricazione o successiva modifica, ma al di là di possibili definizioni giuridiche o tecniche, si può considerare confinato quell’ ambiente il cui volume complessivo arriva solo a qualche decina di mq e cosa molto importante da tenere in considerazione e soprattutto quando non fruisce un ricambio dell’aria, naturale o forzato, efficace.
Si deve intendere, come ambiente confinato, anche un ambiente a cielo aperto, se privo di ventilazione o di profondità, e tale da far ristagnare sul fondo gas e vapori più pesanti dell’aria.
Le caratteristiche comuni degli ambienti elencati sono una carenza di aerazione e la possibile presenza di sostanze tossiche, infiammabili, asfissianti o, comunque, nocive.
All’interno degli ambienti confinati esiste una pluralità di rischi a cui i lavoratori possono essere esposti, quali:
Esplosione/Incendio Il rischio di esplosione nasce quando si è in presenza di una miscela aria-gas-vapori infiammabili; in questi casi basta anche una piccola sorgente di innesco (es. scintilla) per provocare un esplosione.
Il principale requisito per tutte le imprese che lavorano in questi ambienti è l’integrale “applicazione delle disposizioni in vigore su valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e gestione delle emergenze”.
1. Qualsiasi attività lavorativa nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati può essere svolta unicamente da imprese o lavoratori autonomi qualificati in ragione del possesso dei seguenti requisiti:
c) presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30 per cento della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione, in questa seconda ipotesi, che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Tale esperienza deve essere necessariamente in possesso dei lavoratori che svolgono le funzioni di preposto;
Dunque ciascuna impresa deve avere “personale esperto (esperienza almeno triennale nei lavori in ambienti confinati o sospetti di inquinamento) in misura non inferiore al 30% della forza lavoro e assunto con contratto di lavoro subordinato e a tempo indeterminato”. Tuttavia le attività possono essere svolte da imprese che utilizzino personale assunto con altre tipologie contrattuali “(es: Co. Co. Pro., Associato in Partecipazione, Tempo Determinato, ecc.) e/o in esecuzione di un contratto di appalto purché i contratti siano stati preventivamente certificati”.
Riguardo alla presenza del 30% della forza lavoro un’interpretazione dell’assunto normativo è che in caso di aziende che svolgono attività di tipologie differenti il parametro sia “da intendersi riferito alla forza impiegata negli ambienti confinati”.
– effettuazione dell’attività di “informazione e formazione di tutto il personale, compreso il datore di lavoro se attivo, mirata alla conoscenza dei fattori di rischio”. Deve essere con verifica di apprendimento e deve essere oggetto di aggiornamenti;
– “possesso e relativo addestramento all’uso di dpi, strumentazione, attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei rischi specifici della attività svolta (secondo quanto previsto dagli artt. 66, 121 e all. IV p.3 TUSIC);
– avvenuta effettuazione di attività di addestramento per le procedure di sicurezza di tutto il personale impiegato nelle attività lavorative in ambienti confinati o sospetti di inquinamento compreso il datore di lavoro (secondo quanto previsto dagli artt. 66, 121 e all. IV p.3 TUSIC);
Aggiornamento
Individuazione del datore di lavoro RSPP nelle società di persone o di capitali
datore di lavoro, figura giuridica considerata: soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore; soggetto che esercita i poteri di decisionali e di spesa nell’azienda.(datore di lavoro, la figura giuridica considerata:
sia come soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore; che come soggetto che esercita i poteri di decisionali e di spesa nell’azienda.
In quanto soggetto titolare del rapporto di lavoro, il datore di lavoro, “al momento dell’assunzione del primo dipendente” deve iscriversi agli enti previdenziali.
Dal punto degli obblighi in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con la sua individuazione e/o nomina, il datore di lavoro costui diventa titolare degli obblighi del TU 81/08 l’Art. 2, c.1, lett. b) del TU 81/08 ( edizione Testo Unico maggio 2014) individua il “datore di lavoro” come “ il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione e nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa
o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”.:
1) Società semplici e Società in nome collettivo, titolari degli obblighi sulla sicurezza sono tutti i soci a meno che non ne venga delegato uno in modo specifico. Nella Società in accomandita semplice il datore di lavoro è il socio accomandatario.
2) Società di capitali, azioni, responsabilità limitata, in accomandita per azioni, la responsabilità della sicurezza sul lavoro fa capo al presidente del Consiglio di amministrazione o al Consigliere di mministrazione delegato o all’Amministratore unico.
3) Cooperative titolare degli obblighi in materia di salute
e sicurezza sul lavoro è il Presidente o un delegato.
4) Società di persone Snc con due soci lavoratori deve soddisfare tutti gli obblighi della normativa sulla sicurezza. Primo adempimento, quello della individuazione/nomina del datore di lavoro* mediante un atto pubblico con data certa, da esibire all’Organo di vigilanza o al giudice in caso di necessità.
Il socio individuato è quindi datore di lavoro dell’altro socio e gli spettano tutti gli obblighi del TU 81/08. Nello specifico lo stesso datore di lavoro:
può nominare un Rspp esterno o avvalersi dell’art. 34 del TU e svolgere direttamente i compiti di Rspp; può svolgere i compiti di addetto al primo soccorso e di addetto alla prevenzione incendi.
L’altro o gli altri soci – lavoratori devono uno di loro deve autoeleggersi Rls a meno che la società non decida di farne svolgere la funzione al Rls territoriale C. 4 dell’art. 47 del TU.
Il datore di lavoro nominato Rspp è tenuto a frequentare i corsi di formazione di cui ai commi 2, 2bis e 3 dello stesso art. 34;
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