CSA Training srl

Formazione Apprendistato

L’Apprendistato ha l’obiettivo di favorire e rilanciare l’occupazione giovanile in tutti i settori di attività  attraverso la specifica complementarietà tra la fase di formazione esterna all’azienda (formazione off the job) l’attività lavorativa (formazione on the job), in modo da far acquisire all’apprendista le capacità tecniche per diventare lavoratore qualificato.
Apprendistato part-time?    
Il rapporto a tempo parziale (part-time) è compatibile con il contratto di apprendistato qualora la peculiare applicazione dell’orario non sia di ostacolo al raggiungimento delle finalità formative tipiche di tale contratto.
 
Pertanto, come stabilito dalla circolare Ministeriale n. 46/2001 del 30 Aprile 2001, occorre valutare caso per caso se la durata della prestazione lavorativa sia tale da garantire il conseguimento della qualificazione professionale e il soddisfacimento dell’esigenza formativa. Si ritiene che rapporti di lavoro a tempo parziale non inferiori a 20 ore settimanali possano garantire il raggiungimento delle finalità formative, ferma restando la non possibilità di riproporzionare sulla base dell’orario di lavoro svolto, il percorso formativo.       
 
A tale orientamento riconduce anche la risposta data dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – Direzione Generale per l’Attività Ispettiva ad un’istanza di Interpello avanzata da Confartigianato Imprese Associazione Artigiani della Provincia di Cuneo in merito alla disciplina dell’apprendistato part-time che specifica, inoltre, che le 120 ore previste dall’art.16 della L. n. 196/97 rappresentano la soglia minima di attività formativa da svolgere all’interno del rapporto di apprendistato e che, anche in conformità al principio di non discriminazione tra lavoro part-time e lavoro a tempo pieno, espresso nel secondo comma dell’art. 4 del D.Lgs. n. 61/2000, il periodo di attività formativa non possa essere riproporzionato in relazione al ridotto orario di lavoro.
 

DURATA
1° Fascia: E’ rivolta ad apprendisti in obbligo formativo (Decreto Interministeriale 16/05/2001 n.52). La durata del corso per i giovani apprendisti interessati a questa fascia, è di 240 ore per ogni anno di apprendistato.

2° Fascia: Per apprendisti non più in obbligo formativo (età superiore ai 18 anni), privi di
titoli di studio superiori o di qualifica professionale. La durata del corso è di 120 ore per
ogni anno di durata dell’apprendistato.

 
3° Fascia: Per apprendisti in possesso di qualifica, diploma o laurea. La durata dei corsi è prevista dalla legge che regola l’apprendistato.

OBIETTIVI DEL CORSO
Fornire ai partecipanti la conoscenza completa del processo edile ed approfondire materie utili per migliorare la professionalità sul lavoro dell’apprendista e la sensibilizzazione in materia di sicurezza ai sensi del D.lgs 81/2008 e s.m.i..   
 
Apprendisti   

Per gli apprendisti si prevedono le seguenti attività:

  • moduli per la formazione delle competenze trasversali – 1°, 2° e 3° annualità.
  • moduli per la formazione delle competenze tecnico – professionali 1°, 2° e 3° annualità.
  • moduli per la formazione delle competenze trasversali – 1°, 2° e 3° annualità.
  • moduli per la formazione delle competenze tecnico – professionali 1°, 2° e 3° annualità.
Ogni 5 anni
Ai sensi dell’art. 34, comma 3, del D.Lgs. 81/08, Il datore di lavoro che svolge i compiti di RSPP é altresì tenuto a  frequentare  corsi  di  aggiornamento nel rispetto
di quanto previsto nell’accordo di cui al comma 2.  
L’obbligo di cui al precedente periodo si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all’art. 3 del D.M. 16/01/1997 e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell’art. 95  del D.Lgs. 626/94.
Inoltre in base al p.6 dell’Accordo Stato -Regioni del 21-12-2011 i
l datore di lavoro che svolge i suddetti compiti  é altresì tenuto ad aggiornarsi periodicamente per il mantenimento delle conoscenze legate allo svolgimento di questo ruolo.

datore di lavoro, figura giuridica considerata:  soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore; soggetto che esercita i poteri di decisionali e di spesa nell’azienda.(datore di lavoro, la figura giuridica considerata:
sia come soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore;  che come soggetto che esercita i poteri di decisionali e di spesa nell’azienda.
In quanto soggetto titolare del rapporto di lavoro, il datore di lavoro, “al momento dell’assunzione del primo dipendente” deve iscriversi agli enti previdenziali.
Dal punto degli obblighi in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con la sua individuazione e/o nomina, il datore di lavoro costui diventa titolare degli obblighi del TU 81/08  l’Art. 2, c.1, lett. b) del TU 81/08 ( edizione Testo Unico maggio 2014) individua il “datore di lavoro” come “ il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione e nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa
o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”.:
1) Società semplici e Società in nome collettivo, titolari degli obblighi sulla sicurezza sono tutti i soci a meno che non ne venga delegato uno in modo specifico. Nella Società in accomandita semplice il datore di lavoro è il socio accomandatario.
2) Società di capitali, azioni, responsabilità limitata, in accomandita per azioni, la responsabilità della sicurezza sul lavoro fa capo al presidente del Consiglio di amministrazione o al Consigliere di mministrazione delegato o all’Amministratore unico.
3) Cooperative titolare degli obblighi in materia di salute
e sicurezza sul lavoro è il Presidente o un delegato.
4) Società di persone Snc con due soci lavoratori deve soddisfare tutti gli obblighi della normativa sulla sicurezza. Primo adempimento, quello della individuazione/nomina del datore di lavoro* mediante un atto pubblico con data certa, da esibire all’Organo di vigilanza o al giudice in caso di necessità.
Il socio individuato è quindi datore di lavoro dell’altro socio e gli spettano tutti gli obblighi del TU 81/08.   Nello specifico lo stesso datore di lavoro:
può nominare un Rspp esterno o avvalersi dell’art. 34 del TU e svolgere direttamente i compiti di Rspp;  può svolgere i compiti di addetto al primo soccorso e di addetto alla prevenzione incendi.
L’altro o gli altri soci – lavoratori devono uno di loro deve  autoeleggersi Rls a meno che la società non decida di farne svolgere la funzione al Rls territoriale  C. 4 dell’art. 47 del TU.
Il datore di lavoro nominato  Rspp è tenuto a frequentare i corsi di formazione di cui ai commi 2, 2bis e 3 dello stesso art. 34;

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