CSA Training srl

RSPP Modulari A-B-C

800,00 
7 Luglio 2016 – E’ entrato in vigore il nuovo accordo Stato-Regioni, che va a sostituire integralmente il precedente accordo del 26 gennaio 2006 apportando novità sulla formazione relativa alla sicurezza sul lavoro, in particolare nelle figure di RSPP e ASPP.

Descrizione

Il percorso formativo potrà essere svolto in modalità:

  • In Aula e/o Videoconferenza;
  • Mod. A potrà essere svolto in modalità FAD;
  • Aggiornamento in modalità FAD.
 
Le novità introdotte nell’articolazione del percorso formativo dei vari moduli (A, B e C), come di seguito:
Modulo A:
E’ abolito l’Allegato A1 relativo ai contenuti minimi del corso che modifica i contenuti stessi del modulo escludendo alcuni rischi specifici che verranno trattati nel Modulo B.
La durata complessiva rimane di 28 ore + le verifiche di apprendimento finale.   E’ introdotta la possibilità di svolgimento in modalità e-Learning.
Modulo B:
Sono aboliti i prospetti 1 e 2 e l’allegato A2 dell’Accordo del 26 gennaio 2006.
E’ previsto un Modulo B comune a tutti i settori produttivi della durata di 48 ore, dunque sono aboliti i moduli B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8 e B9.
I moduli B di specializzazione da aggiungere al modulo comune sono esclusivi per i seguenti settori:
Modulo B-SP1: agricoltura – pesca         12 ore
Moduli B-SP 2: cave – costruzioni       16 ore
Modulo B-SP3: sanità – assistenza sociale residenziale     12 ore
Modulo B-SP4: chimico – petrolchimico        16 ore
Le ore per le verifiche di apprendimento finale sono da aggiungere ai singoli corsi.
Modulo C:  Abolito l’allegato A3 relativamente ai contenuti minimi del corso che introduce l’unità didattica relativa al “Benessere organizzativo compresi i fattori di natura ergonomica e da stress lavoro correlato”.
La durata complessiva rimane di 24 ore + la verifica dell’apprendimento obbligatoria.
Le ulteriori novità riguardano i sistemi di aggiornamento per i soggetti della sicurezza
sul lavoro.
Prima del 7 Luglio 2016 l’accordo stato-regioni prevedeva un monte ore diverso per ciascuna classe di attività, mentre oggi le ore risultano 20 per gli ASPP e 40 per gli RSPP, in possibile svolgimento e-learning. Formazione che può essere raggiunta anche partecipando a convegni o seminari sulla sicurezza sul lavoro, per un massimo del 50% del monte orario, ovviamente con tematiche inerenti al corso di riferimento.
Questi eventi non prevedono un vincolo di partecipanti, ma un’evidenza della presenza tramite la tenuta
di un registro.
L’aggiornamento ha decorrenza quinquennale e deve essere calcolato dalla data di conclusione del Modulo B comune.
Per coloro che sono esonerati dal Modulo B l’obbligo di aggiornamento decorre:
dal 15 maggio 2008 (entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008);
dalla data di conseguimento della laurea (se avvenuta dopo il 15 maggio 2008).
Qualora i soggetti della sicurezza sul lavoro non completino l’aggiornamento entro il quinquennio non possono esercitare
le funzioni di RSPP e ASPP. Dovranno completare l’aggiornamento per il monte ore richiesto e, al raggiungimento, potranno tornare ad esercitare la funzione sospesa. Il quinquennio successivo decorre, naturalmente, dalla scadenza precedente.
I soggetti della sicurezza sul lavoro potranno completare l’aggiornamento del quinquennio precedente utilizzando le regole previste dal nuovo Accordo.
Ogni 5 anni
Ai sensi dell’art. 34, comma 3, del D.Lgs. 81/08, Il datore di lavoro che svolge i compiti di RSPP é altresì tenuto a  frequentare  corsi  di  aggiornamento nel rispetto
di quanto previsto nell’accordo di cui al comma 2.  
L’obbligo di cui al precedente periodo si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all’art. 3 del D.M. 16/01/1997 e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell’art. 95  del D.Lgs. 626/94.
Inoltre in base al p.6 dell’Accordo Stato -Regioni del 21-12-2011 i
l datore di lavoro che svolge i suddetti compiti  é altresì tenuto ad aggiornarsi periodicamente per il mantenimento delle conoscenze legate allo svolgimento di questo ruolo.

datore di lavoro, figura giuridica considerata:  soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore; soggetto che esercita i poteri di decisionali e di spesa nell’azienda.(datore di lavoro, la figura giuridica considerata:
sia come soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore;  che come soggetto che esercita i poteri di decisionali e di spesa nell’azienda.
In quanto soggetto titolare del rapporto di lavoro, il datore di lavoro, “al momento dell’assunzione del primo dipendente” deve iscriversi agli enti previdenziali.
Dal punto degli obblighi in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con la sua individuazione e/o nomina, il datore di lavoro costui diventa titolare degli obblighi del TU 81/08  l’Art. 2, c.1, lett. b) del TU 81/08 ( edizione Testo Unico maggio 2014) individua il “datore di lavoro” come “ il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione e nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa
o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”.:
1) Società semplici e Società in nome collettivo, titolari degli obblighi sulla sicurezza sono tutti i soci a meno che non ne venga delegato uno in modo specifico. Nella Società in accomandita semplice il datore di lavoro è il socio accomandatario.
2) Società di capitali, azioni, responsabilità limitata, in accomandita per azioni, la responsabilità della sicurezza sul lavoro fa capo al presidente del Consiglio di amministrazione o al Consigliere di mministrazione delegato o all’Amministratore unico.
3) Cooperative titolare degli obblighi in materia di salute
e sicurezza sul lavoro è il Presidente o un delegato.
4) Società di persone Snc con due soci lavoratori deve soddisfare tutti gli obblighi della normativa sulla sicurezza. Primo adempimento, quello della individuazione/nomina del datore di lavoro* mediante un atto pubblico con data certa, da esibire all’Organo di vigilanza o al giudice in caso di necessità.
Il socio individuato è quindi datore di lavoro dell’altro socio e gli spettano tutti gli obblighi del TU 81/08.   Nello specifico lo stesso datore di lavoro:
può nominare un Rspp esterno o avvalersi dell’art. 34 del TU e svolgere direttamente i compiti di Rspp;  può svolgere i compiti di addetto al primo soccorso e di addetto alla prevenzione incendi.
L’altro o gli altri soci – lavoratori devono uno di loro deve  autoeleggersi Rls a meno che la società non decida di farne svolgere la funzione al Rls territoriale  C. 4 dell’art. 47 del TU.
Il datore di lavoro nominato  Rspp è tenuto a frequentare i corsi di formazione di cui ai commi 2, 2bis e 3 dello stesso art. 34;

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