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Ambienti Confinati

Corsi / Formaz.
Corsi di formazione e addestramento per la sicurezza nelle attività in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, così come previsto dal DPR 177/2011 che impone alle imprese e ai lavoratori autonomi l’ obbligo di procedere a specifica formazione e addestramento di tutto il personale che opera negli spazi confinati.
Durata del corso:  
8 o 16 ore
Destinatari: Lavoratori dipendenti e Lavoratori autonomi, Datori di lavoro, Dirigenti, RSPP con incarico interno, Preposti che operano in qualsiasi tipologia di spazio confinato, trasporto, cantine vinicole, aziende di fornitura e gestione rifiuti, acqua, gas, elettricità, lavorazioni elettriche, telefonia, aziende di pulizia, aziende di manutenzione, aziende agricole, aziende chimiche e petrolifere, industrie in genere.
Aggiornamento:  ogni 12 mesi durata 4 ore
Cosa sono gli ambienti confinati?   È possibile darne una definizione?
Una definizione univoca non esiste di ambiente confinato in quanto alcuni ambienti, possono comportarsi da spazi confinati durante lo svolgimento delle attività lavorative cui sono adibiti o durante la loro costruzione, fabbricazione o successiva modifica, ma al di là di possibili definizioni giuridiche o tecniche, si può considerare confinato quell’ ambiente il cui volume complessivo arriva solo a qualche decina di mq e cosa molto importante da tenere in considerazione e soprattutto quando non fruisce un ricambio dell’aria, naturale o forzato, efficace.
Si deve intendere, come ambiente confinato, anche un ambiente a cielo aperto, se privo di ventilazione o di profondità, e tale da far ristagnare sul fondo gas e vapori più pesanti dell’aria.
Vediamo insieme alcuni esempi di ambiente confinato: cisterne, serbatoi di stoccaggio, silos, tini per la fermentazione alcolica, recipienti di reazione, fogne, vasche di fermentazione, di trattamento effluenti, fosse biologiche, canalizzazioni, camere di combustione, forni, caldaie, ecc...
Le caratteristiche comuni degli ambienti elencati sono una carenza di aerazione e la possibile presenza di sostanze tossiche, infiammabili, asfissianti o, comunque, nocive.
Quali sono i rischi degli ambienti confinati?
All’interno degli ambienti confinati esiste una pluralità di rischi a cui i lavoratori possono essere esposti, quali:
Esplosione/Incendio Il rischio di esplosione nasce quando si è in presenza di una miscela aria-gas-vapori infiammabili; in questi casi basta anche una piccola sorgente di innesco (es. scintilla) per provocare un esplosione.
Intossicazione In un ambiente confinato può esserci la presenza di sostanze tossiche, come residui di lavorazione o come reazione di un processo spontaneo di trasformazione di prodotti. Il rischio è dovuto anche a basse concentrazioni in quanto dette sostanze generano un senso di stordimento e l’operatore non si accorge di perdere conoscenza.
Asfissia  L’aria contiene circa il 21% di Ossigeno e l’79% circa di Azoto; se la concentrazione di Ossigeno si abbassa, inizia una difficoltà respiratoria, sino ad arrivare alla irrespirabilità dell’aria, quando la concentrazione di Ossigeno è intorno al 13%. L’aria diventa irrespirabile perchè la pressione parziale dell’Ossigeno rende impossibile lo scambio osmotico attraverso le membrane polmonari, fenomeno che non consente l’ossigenazione dell’emoglobina in ossiemoglobina.
La ridotta concentrazione di Ossigeno nell’ambiente può derivare da uno scarso ricambio dell’aria, o anche da reazioni che producono CO2.
Annegamento  Il rischio di annegamento è un rischio causa – effetto dei rischi precedentemente trattati poiché, in caso di asfissia o intossicazione, l’operatore potrebbe accusare un malore che, in caso di pronto intervento, non comporterebbe esiti mortali ma se detto malore provoca la caduta dell’operatore con la faccia nell’acqua o nella melma, la morte sopraggiungerebbe in pochi minuti. Ancora, il rischio di annegamento si può verificare per la presenza di melma o di fanghi, anche in strati di qualche decina di centimetri, tali da compromettere l’equilibrio e la deambulazione dell’operatore.
Caduta dall’alto Anche il rischio di caduta dall’alto accompagna i lavori in ambienti confinati dato che la caduta dall’alto può essere fonte di infortunio soprattutto nel caso in cui l’ambiente confinato sia più profondo di 150 cm. Tipico il caso di scivolamento, sul fondo viscido della vasca, del piede della scala, utilizzata per accedere all’interno della vasca stessa, o la caduta in seguito ad asfissia o intossicazione.
Claustrofobia/malore  Non tutti gli operatori sono adatti ad operare in un ambiente confinato; in particolare, alcuni soggetti potrebbero non dichiarare di soffrire di leggere forme di claustrofobia che può manifestarsi in locali confinati quali ad esempio canalizzazioni.
Dette situazioni potrebbero generare dei rischi imponderabili, e comunque complicazioni, nel caso si debba soccorrere la persona colpita da crisi di panico. Lo stesso può verificarsi in caso di malore improvviso a causa di tutti i rischi precedentemente evidenziati.
Temperatura dannosa  Il rischio è dovuto alla possibile presenza di apparecchiature o concentrazione elevate di temperatura. I rischi e le condizioni sopra elencate possono essere già presenti in uno spazio confinato. Altre invece possono insorgere a seguito dell’attività in corso, come per esempio la saldatura o l’impiego di prodotti chimici.
Il principale requisito per tutte le imprese che lavorano in questi ambienti è l’integrale “applicazione delle disposizioni in vigore su valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e gestione delle emergenze”.
E per i lavoratori autonomi e imprese familiari è necessaria una integrale e vincolante applicazione anche del comma 2 dell’art. 21 del D.Lgs. 81/2008 (TUSIC) relativamente a sorveglianza sanitaria e a formazione specifica:  “non più facoltà di beneficiare (previsione generale del D. Lgs. 81/2008) ma obbligo (dettato specifico del D.P.R. 177/11)”.
Analizziamo alcuni requisiti riportati nel DPR :   Art. 2   
1. Qualsiasi attività lavorativa nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati può essere svolta unicamente da imprese o lavoratori autonomi qualificati in ragione del possesso dei seguenti requisiti:
c) presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30 per cento della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione, in questa seconda ipotesi, che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Tale esperienza deve essere necessariamente in possesso dei lavoratori che svolgono le funzioni di preposto;
Dunque ciascuna impresa deve avere “personale esperto (esperienza almeno triennale nei lavori in ambienti confinati o sospetti di inquinamento) in misura non inferiore al 30% della forza lavoro e assunto con contratto di lavoro subordinato e a tempo indeterminato”. Tuttavia le attività possono essere svolte da imprese che utilizzino personale assunto con altre tipologie contrattuali “(es: Co. Co. Pro., Associato in Partecipazione, Tempo Determinato, ecc.) e/o in esecuzione di un contratto di appalto purché i contratti siano stati preventivamente certificati”.
Riguardo alla presenza del 30% della forza lavoro un’interpretazione dell’assunto normativo è che in caso di aziende che svolgono attività di tipologie differenti il parametro sia “da intendersi riferito alla forza impiegata negli ambienti confinati”.  
Altri requisiti del DPR:
- effettuazione dell’attività di “informazione e formazione di tutto il personale, compreso il datore di lavoro se attivo, mirata alla conoscenza dei fattori di rischio”. Deve essere con verifica di apprendimento e deve essere oggetto di aggiornamenti;
- “possesso e relativo addestramento all’uso di dpi, strumentazione, attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei rischi specifici della attività svolta (secondo quanto previsto dagli artt. 66, 121 e all. IV p.3 TUSIC);
- avvenuta effettuazione di attività di addestramento per le procedure di sicurezza di tutto il personale impiegato nelle attività  lavorative in ambienti
confinati o sospetti di inquinamento compreso il datore di lavoro (secondo quanto previsto dagli artt. 66, 121 e all. IV p.3 TUSIC);


Il percorso formativo potrà essere svolto in modalità:
- potrà essere svolto in modalità AULA;
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