PSC
Sicurezza 81/08
Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) è il documento che viene redatto in fase di progetto.
È il documento sul quale si organizza il cantiere perché all'interno sono analizzati tutti gli aspetti legati ai rischi e alle misure di prevenzione e protezione relative a uno specifico cantiere che dovranno poi essere strettamente connessi ai Piani Operativi di sicurezza (POS) di ogni ditta affidataria e di ogni ditta esecutrice. Studia le fasi di lavoro svolte in cantiere, le fasi critiche della fase realizzativa di un progetto e tutte le misure da adottare per ridurre e prevenire i rischi durante il lavoro.
Art. 100 D.Lgs. 81/2008
Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell’opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o
ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari (riportati nell’allegato XI),
con specifico riferimento ai rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri
interessati da attività di scavo.
Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) :
> riporta la stima dei costi della sicurezza (punto 4 allegato XV).
> è corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull’organizzazione del cantiere e, ove la particolarità dell’opera lo richieda, una tavola tecnica
> è parte integrante del contratto di appalto.
Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) contestualmente ai Piani Operativi di sicurezza (POS) almeno dieci giorni prima dell’inizio dei lavori, deve essere messo a disposizione dal datore di lavoro delle imprese esecutrici ai rappresentanti per la sicurezza (RLS), il datore di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nei due piani.
L’impresa che si aggiudica i lavori (in caso di appalto) o quella direttamente incaricata, ove ritenesse di poter migliorare la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza o della particolarità dei mezzi e attrezzature utilizzate, può presentare al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) proposte di integrazione al Piano di Sicurezza e Coordinamento (prima dell’inizio dei lavori ovvero in corso d’opera D.Lgs 163/2006 art. 131). Queste eventuali integrazioni non possono né modificare né adeguare i prezzi a base di gara (appalto) o quelli pattuiti.
Art. 101 D.Lgs. 81/2008
Il committente o il responsabile dei lavori (RL) trasmette Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l’esecuzione dei lavori. In caso di appalto di opera pubblica si considera trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto.
Prima dell’inizio dei lavori l’impresa affidataria trasmette Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi.
Quando è necessario il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC):
- cantieri con due o più imprese ed entità uomini-giorno superiore a 200;
- cantieri con due o più imprese ed entità uomini-giorno inferiore a 200 ma con rischi particolarmente aggravati (allegato XV al Lgs. 81/2008);
Le disposizioni dell’art. 100 del D.Lgs. 81/2008 non si applicano ai lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio o per garantire la continuità in condizioni di emergenza nell’erogazione di servizi essenziali per la popolazione quali corrente elettrica, acqua, gas, reti di comunicazione.
Art.92 D.Lgs. 81/2008
Art.90 co. 5 combinato con Art.92 co. 2 nel caso in cui, dopo l’affidamento dei lavori a un’unica impresa, l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori.
Art.90 co. 11 nei lavori privati non soggetti a permesso di costruire e comunque di importo inferiore a 100.000€, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori.
Chi predispone il Piano.
Art.91 D.Lgs. 81/2008
Viene sempre redatto dal “CSP” Coordinatore per la Progettazione dei Lavori (art. 91 D.Lgs. 81/2008) dell’opera, durante la fase di progettazione.
Chi deve aggiornarlo.
Questo compito viene affidato al “CSE” Coordinatore per l’esecuzione dei lavori (art. 92 D.Lgs. 81/2008).
Quali sono i contenuti minimi di un Piano di Sicurezza e Coordinamento.
- modalità precise per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni;
- tutte le protezioni e misure di sicurezza contro i possibili rischi provenienti dall’esterno;
- servizi igienico-assistenziali;
- tutte le protezioni e misure di sicurezza di pertinenza dell’area del cantiere;
- le viabilità principali di cantiere;
- impianti di alimentazione energia elettrica, acqua, gas;
- impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;
- misure di protezione contro il rischio di seppellimento;
- misure da adottare contro il rischio di annegamento;
- misure di protezione contro il rischio di caduta dall’alto;
- misure per assicurare la salubrità e la stabilità durante lo svolgimento di lavori in particolari condizioni ( ad esempio in spazi ristretti quali gallerie );
- misure di sicurezza contro i rischi di incendio o esplosione;
- disposizioni precise per dare attuazione a quanto previsto dall’art. 102;
- disposizioni precise per dare attuazione a quanto previsto dall’art. 92, comma 1, lettera c);
- valutazione delle spese prevedibili per l’attuazione dei singoli elementi del piano elaborato;
- misure di protezione da seguire contro gli sbalzi eccessivi di temperatura, micro e macroclima;
- procedure di evacuazione in emergenza.
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