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D.V.R. Standardizzato

Sicurezza 81/08
Con il Decreto Interministeriale deI 30 novembre 2012 sono state recepite le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all’art.29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i., ai sensi dell’art.6, comma 8, lettera f), del medesimo decreto legislativo.
Tali procedure sostituiranno la cosiddetta "autocertificazione" della valutazione dei rischi, utilizzabile
non oltre il 31 -05 -2013.
A partire da questa data essa infatti dovrà essere sostituita almeno con un  D.V.R.  
(Documento Valutazione Rischi)  redatto secondo quanto previsto dalle procedure standardizzate.
Il  documento che andiamo a creare, viene redatto ai sensi dell' artt. 6, comma 8, lettera f) e dell'art. 29 comma
5 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche introdotte dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 , ha lo scopo di effettuare la valutazione, tramite le procedure standardizzate di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.
Documento di valutazione dei rischi elaborato ai sensi dell'Articolo 29, comma 6 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i, secondo
le disposizioni del documento approvato dalla commissione permanente in data 16 Maggio 2012, approvate in via definitiva il  25/10/2012,sulla base delle procedure standardizzate che assolvono alle disposizioni di cui agli articoli 17,28,29 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.  
Cosa sono le procedure standardizzate?
e il suo aggiornamento, al fine di individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione ed elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.
In sintesi, le fasi del processo sono le seguenti:
1) descrizione dell’azienda, del ciclo lavorativo e delle mansioni;
2) identificazione dei pericoli presenti in azienda;
3) valutazione dei rischi associati ai pericoli identificati e individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate;
4) definizione del programma di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza.
Chi deve o può utilizzare le procedure standardizzate?
Ai sensi dell’art. 29 comma 5 del D. Lgs. 81/08, i datori di lavoro di attività che impiegano fino a 10 lavoratori
(ad esclusione delle attività svolte  nei casi previsti dall’articolo 31,c.6) effettuano la valutazione dei rischi secondo
le Procedure Standardizzate.
i datori di lavoro per aziende fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi secondo le Procedure Standardizzate.
Sono il modello di riferimento sulla base del quale il datore di lavoro deve effettuare la valutazione dei  rischi aziendali


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Vademecum
ELENCO  Variazione
Integrazione DVR   Rischio Biologico
COSA PUO' ACCADERE SE NON SI REDIGE IL D.V.R?
per omessa redazione del DVR: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da Euro 2.500 a Euro 6.400.
Con l' entrata in vigore del DL Decreto del Fare tutte le sanzioni previste sono state maggiorate del 10%.
La pena è aumentata a 4/8 mesi nelle aziende a rischio di incidente rilevante e con l`esposizione a rischi biologici, cancerogeni/mutageni, atmosfere esplosive per incompleta redazione del DVR con omessa indicazione delle misure ritenute opportune al fine di garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, misure di prevenzione e protezione, procedure sulle misure da adottare e distribuzione dei compiti e delle responsabilità:
ammenda da Euro 2.000 a Euro 4.000 per incompleta redazione del DVR con omessa indicazione sulla relazione della valutazione di tutti i rischi, l`individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici o richiedono riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza ed adeguata formazione: ammenda da € 1.000 a € 2.000
Come si dà prova di aver effettuato la valutazione dei rischi entro un certa data?
Sul frontespizio del modello di DVR, così come chiarito ed approvato dalla Commissione consultiva, è specificato che il documento deve essere munito di "data certa".
Ai fini della "data certa" il documento deve essere sottoscritto dal RSPP, dal medico competente (se nominato) e dal RLS o RSLT.
In mancanza del medico competente o del RLS o RLST, la data deve essere documentata o inviandosi, ad esempio il documento in formato pdf tramite PEC, oppure con uno qualsiasi dei modi previsti dalla legge.

DOVE DEVE ESSERE CONSERVATO IL D.V.R.?

Il Documento di valutazione dei rischi deve essere custodito presso la sede legale dell' azienda; qualora la sede legale non coincidesse con la sede operativa, ove sono presenti le lavorazioni, il DVR dovrebbe essere conservato presso la sede operativa. Qualora la stessa azienda disponesse di più sedi operative, il documento dovrà conservare tante copie quante sono le sedi.
documento valutazione dei rischi
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