RLS rappresentante Lavoratori .. - Associazione CSA Training

Associazione 

Vai ai contenuti

RLS rappresentante Lavoratori ..

Corsi / Formaz.
  RLS dal d.lgs 81/08   Il corso fornisce le conoscenze tecnico normative di base per lo  
svolgimento del ruolo di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) in accordo a  quanto previsto dall’art. 50, comma 1, del D.Lgs. 81/2008 ed in particolare.  Per "rappresentante dei lavoratori per la sicurezza" si intende la persona eletta o designata per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;
A chi è rivolto il corso ?  Essendo facoltà dei lavoratori il corso è rivolto ad ogni tipologia di attività
Una intera Sezione  (la VII)  del titolo I del  D.L.vo 81/08 è dedicata al tema "Consultazione e partecipazione dei Rappresentanti dei Lavoratori" e prevede, all’art. 47, che:
in tutte la aziende, o unità produttive, può essere eletto o designato il RLS.
nelle aziende che occupano fino a 15 lavoratori il RLS è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall’art. 48
nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il RLS è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il RLS è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.
Obblighi del datore di lavoro e del dirigente nei confronti dell'rls:  Il datore di lavoro deve provvedere alla formazione dell'rls con corso di formazione.
documento valutazione rischi:  consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati, consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;
Obblighi dei lavoratori nei confronti dell'RLS e del datore di lavoro:  segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi  segnalare qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità  per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;


Il percorso formativo potrà essere svolto in modalità:
- In Aula e/o Videoconferenza.
Quanti RLS possono essere nominati in un'azienda?
 
Il numero di RLS che servono ad un'azienda varia in base al numero dei lavoratori presenti secondo il seguente schema:
       Numero di Lavoratori in Azienda                                 Numero di RLS da nominare
                
                         fino a 200                                                                        1
                    da 201 a 1.000                                                                     3
                         oltre 1.000                                                                       6

Formazione RLS: è obbligatoria?
Secondo il Testo Unico per la Sicurezza, ogni RLS per portare al termine i suoi compiti e le sue mansioni delicate deve seguire uno specifico percorso formativo volto a fargli acquisire competenze e conoscenze in materia di sicurezza sul lavoro, e soprattutto mantenerle aggiornate in conformità con le normative vigenti.
In altre parole, la formazione RLS è obbligatoria e si identifica con: corso di formazione iniziale di 32 ore;
-corso di aggiornamento annuale di 4 ore per aziende fino a 50 lavoratori;
-corso di aggiornamento annuale di 8 ore per aziende oltre 50 lavoratori;

Come avviene l'elezione del RLS?
L'elezione, o nomina, del RLS si svolge in modo diverso in base al numero di lavoratori:

1. Elezione RLS: in aziende fino a 15 lavoratori
 
Nelle aziende fino a 15 dipendenti o in quelle che ne hanno di più ed in assenza delle rappresentanze sindacali, i lavoratori si riuniscono e procedono all'individuazione della commissione elettorale formata da almeno 2 persone, ovvero:
 
-segretario del seggio elettorale;
-scrutatore;
-i nominativi di questi due individui devono essere comunicati all'azienda.

Il segretario dovrà concordare con il datore di lavoro giorno e ora delle elezioni, che dovranno essere comunicate ai lavoratori almeno 5 giorni prima dell'elezione.

La votazione si svolgerà in un solo giorno a scrutinio segreto e per quanto riguarda il diritto al voto e all'eleggibilità ci sono le seguenti direttive:
 
-Chi può votare: tutti i lavoratori indipendentemente dal contratto, anche quelli in prova;
-Chi può essere eletto: tutti i lavoratori ad esclusione di quelli in prova;

sarà eletto RLS il lavoratore con più voti, il quale riceverà un mandato della durata di 3 anni.

A quel punto sarà dovere del segretario di seggio elettorale redigere il verbale di elezione, controfirmato dallo scrutatore, di cui una copia deve essere consegnata all'azienda che dovrà comunicare l'avvenuta nomina entro 10 giorni.
 
2. Elezione RLS in aziende con più di 15 lavoratori
 
Nelle aziende con più di 15 lavoratori le procedure da seguire sono quelle previste dall'accordo interconfederale di riferimento e i candidati devono essere individuati tra i componenti della Rappresentanza Sindacale Aziendale o Unitaria.
 
3. Elezione RLS: in aziende con un unico dipendente
 
Anche con un solo lavoratore in azienda, secondo l'art.47 del D.Lgs 81/08, è obbligatoria la nomina del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.
In tal caso l'unico dipendente dovrà formulare una dichiarazione in cui attesta di voler accettare i compiti che il Testo Unico assegna alla figura del RLS.
Ricordiamo che l'unico dipendente non è obbligato a rivestire ad accettare la nomina, nel caso egli non intenda assumersi tali responsabilità il Datore di Lavoro sarà tenuto ad affidare tali compiti ad un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale o RLST.

Come comunicare il nominativo RLS all'INAIL?

La comunicazione deve essere effettuata per via telematica, dal 12 luglio 2018 è infatti obbligatorio l'utilizzo del servizio online "Dichiarazione RLS" disponibile sul portale dell'INAIL, il servizio è stato ideato per consentire ai datori di lavoro di poter monitorare lo stato delle comunicazioni.
Attingendo direttamente dalle FAQ dell'INAIL offriamo ai nostri lettori delle linee guida su come effettuare la comunicazione telematica del RLS per la prima volta:
 
-accedere all'area servizi clienti sul sito dell'INAIL;
-accedere su Punto Cliente e selezionare l'opzione Dichiarazione Rls;
-cliccare sulla voce "Pratica";
-cliccare su Dichiarazione Rls;
-selezionare dalla lista l‘Unità Produttiva su cui inserire il Rls;
-selezionare su "Inserisci Rappresentante";
-inserire il codice fiscale del RLS e cliccare su "Carica rappresentante";
-inserire Cognome, Nome e Data della nomina e cliccare su "Inserisci rappresentante";
-inviare la comunicazione cliccando sul tasto "Inoltra";
-cliccare sul tasto "Stampa" per avere la ricevuta dell'adempimento;
Il corso ha una durata minima di  32  ore.
Periodicità dell’aggiornamento  Obbligo aggiornamento RLS è periodico, quindi deve essere effettuato da ciascun RLS una volta l’anno dalla data di ultima formazione. Naturalmente obbligo aggiornamento RLS deve essere seguito solo dai RLS che già hanno effettuato il corso base di 32 ore e sono in possesso del regolare attestato di formazione.
Compiti dell’RLS
Per quanto riguarda le ‘Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza’, l’art. 50 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce quanto di seguito riportato:
1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unit produttiva;
c) consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
d) consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’articolo 37;
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti,
alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall’articolo 37;
h) promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali , di norma, sentito;
l) partecipa alla riunione periodica di cui all’articolo 35;
m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l’accesso ai dati, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera r), contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa delle svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
3. Le modalità per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.
4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l’espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a).
5. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l’espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 26, comma 3.
6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 26, comma 3, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni.
7. L’esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.
Obblighi e sanzioni per l’inadempimento Si ricorda che la sanzione per l’inadempimento
degli obblighi di  formazione   dell'RLS di cui all' art. 37 comma 10   del D.Lgs. 81/08 (Testo Unico sulla Sicurezza) consiste nell’arresto da due a quattro mesi del  datore di  lavoro/dirigente o nell’ammenda da 1.200 a 5.200 euro.
Torna ai contenuti