Corso/Form. Dirigente
Corso/Formazione DIRIGENTE L’art. 2 comma 1 lettera d) del D.Lgs 81/08, definisce "dirigente "
la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa.
L’art. 37 del D. Lgs. 81/08 (cosiddetto Testo Unico sulla Sicurezza) prevede una specifica formazione per i dirigenti, specificatamente normata dall’accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, sancito il 21/12/2011 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 11/01/2011.
Chi è il Dirigente e quali sono i suoi obblighi ? La definizione di Dirigente è indicata all'art. 2 comma 1 lett d) del D.Lgs. 81/08 dalla quale emerge che si tratta di "colui che organizza e dirige le attività.
Il dirigente è, negli ambienti di lavoro di cui è responsabile, l'alter ego del datore di lavoro, per le parti della gestione di propria competenza specifica, che rappresenta e con il quale collabora nell'attività organizzativa interna, attuando le sue direttive generali e dirigendo il lavoro degli altri dipendenti. La definizione è integrata da quella dei contratti collettivi a cui la giurisprudenza assegna un ruolo vincolante.
Gli obblighi cui è chiamato ad adempiere il Dirigente, in base alla attribuzioni e competente conferite, sono riportati
in via generale all'art. 18 comma 1 D.Lgs. 81/08.
Durata? 16 ore.
Quale differenza c'è tra il preposto e il dirigente?
Entrambi i soggetti sono recenti introduzioni del nuovo dettato normativo in materia di sicurezza sul lavoro. Il dirigente viene definito come persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa mentre il preposto è una persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. La parte iniziale è comune ma la differenza in termini di attribuzioni è differente. Il preposto alla sicurezza è infatti quel soggetto della prevenzione aziendale che ha il compito di sovrintendere all'attività lavorativa mentre il dirigente è colui il quale attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa.