Attenzione alle novità del DL 48/2023, modifiche al D.Lgs. 81/08

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Attenzione alle novità del DL 48/2023, modifiche al D.Lgs. 81/08

Associazione CSA Training
Pubblicato da CSA Training in Normative · Giovedì 18 Mag 2023
Tags: sicurezzasullavoroformazionearticolo37attrezzaturealternanzascuolalavoro
ESTRATTO FORMAZIONE LAVORATORI D.Lgs. 81/08
COSA RECITA?
L' Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti - al comma 2. riporta la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione, definiti a partire dall' ASR 23.12.2012 e successive modifiche. Si prevedeva di rivisitare e modificare :
a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
b) l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;
b-bis) il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.
QUALI AGGIORNAMENTI?
aggiunta all’articolo 37, comma 2, dopo la lettera b), la lettera b-bis) :
garantire il monitoraggio sull’applicazione degli accordi in materia di formazione e il controllo sul corretto svolgimento dell’attività formativa, puntando maggiormente sul rispetto della normativa, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da coloro che ne sono destinatari.
Questa necessità è rivolta a contrastare possibili condotte non conformi, da parte di qualche soggetto formatore o anche di qualche datore di lavoro che potrebbe simulare lo svolgimento di attività formative con conseguente rilascio di attestati non veritieri".
Il malcostume che purtroppo nel nostro territorio non è cosi' raro riguarda la produzione di attestati falsi, per forma e sostanza, su corsi di formazione obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro; inoltre questo, costituisce una o più violazioni del codice penale e del diritto contrattuale dei lavoratori a ricevere dal datore di lavoro una formazione in materia di sicurezza efficace ed obbligatoria.
In sintesi questa nuova norma di legge prevede che nel (nuovo) accordo Stato Regioni sulla formazione venga precisamente definita la modalità di monitoraggio e controllo sugli "spacciatori e utilizzatori finali" di falsi attestati di formazione. Questi comportamenti, una volta individuati, comporteranno denunce penali all'autorità giudiziaria da parte degli UPG di Asl/ATS e INL .
Si Riporta una sentenza della Cassazione Penale, Sez. VII, con sentenza n.16715 del 17 aprile 2019, dove al datore di lavoro di una ditta edile, a seguito di una richiesta di documentazione da parte dell’autorità competente nell'ambito di accertamenti per un infortunio sul lavoro occorso ad un operaio, è stato contestato il reato di falso in atto pubblico relativamente alla formazione specifica dell’infortunato in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Nel giudizio di merito il Tribunale di Genova ha accertato che il personale presente in cantiere non aveva ricevuto la formazione specifica, adeguata e sufficiente, prevista dal D. Lgs. 81/08 per lo svolgimento dell’attività certamente pericolosa posta in essere, ovvero la formazione relativa all’utilizzo di specifico apparecchio di sollevamento e alle modalità corrette di configurazione dell’imbracatura che avrebbero potuto evitare l’infortunio. Difatti il Piano Operativo di Sicurezza (POS) del cantiere non richiamava alcuna documentazione in merito a detta formazione, né tanto meno era stata consegnata una copia al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE), che solo in un momento successivo ha fatto pervenire all’organo di vigilanza la documentazione inviatagli dalla ditta esecutrice, da cui risultava che i due lavoratori impiegati in quel cantiere non avevano partecipato ad alcuno degli eventi formativi documentati.
Inoltre, dulcis in fundo, la società ha fornito, solo successivamente e a richiesta delle autorità competenti, un falso attestato di formazione relativamente al lavoratore che stava utilizzando la gru per la movimentazione del pozzetto, e che ha cagionato l’infortunio.
La falsità di tale attestato è poi stata dimostrata dagli accertamenti eseguiti presso la società che effettuava i corsi di formazione, risultando che il numero progressivo indicato nell’attestato riguardava un altro lavoratore ed un diverso corso di formazione.
La Corte di Cassazione ha ritenuto poi la produzione di un documento falso all’organo di vigilanza come ostativa al riconoscimento delle attenuanti all’imputato, in quanto denota un negativo giudizio sulla personalità dello stesso.


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