CESSAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA DECRETO-LEGGE 24 marzo 2022, n. 24, in vigore dal 25.03.2022.
Disposizioni principali:
😷 L'obbligo di mantenimento delle mascherine rimarrà sino alla data del 30.4.2022, nei luoghi al chiuso e sui mezzi di trasporto pubblici.
🏭 Dal giorno 1.4.2022, sarà possibile accedere al luogo di lavoro con il Green Pass Base, a prescindere dall'età del lavoratore (anche se over-50). Dal 1.5.2022 il Green Pass non verrà più richiesto.
🚌 Dal giorno 1.4.2022, il Green Pass non sarà più richiesto per accedere ai mezzi del trasporto pubblico locale, mentre rimarrà necessario almeno il green pass base, sino alla data del 30.4.2022, per i trasporti a lunga percorrenza.
SI RICORDA CHE LA FINE DELLO STATO DI EMERGENZA NON INDICA IL TERMINE DELL' APPLICAZIONE DEI VARI PROTOCOLLI DI SICUREZZA, CHE RIMANGONO IN VIGORE.
Attenzione!! Difatti, nel nuovo decreto, i cosiddetti Protocolli di sicurezza anticontagio continuano a costituire il riferimento per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e produttive. Difatti ai sensi dell art. 29-bis del DL n. 23/2020 (Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi), che indica gli “obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19” e la cui operatività non è legata il perdurare dello stato di emergenza.
📲 Dal giorno 1.4.2022, il Green Pass non sarà più necessario per accedere a:
✅ uffici pubblici
✅ negozi (inclusi quelli che forniscono servizi alla persona)
✅ hotel
✅ poste, banche
✅ bar/ristorante e consumare stando all’aperto
✅ sagre, fiere, centri culturali, sociali e ricreativi all'aperto, parchi tematici.
👉Sino alla data del 30.4.2022, il Green Pass base continuerà a essere obbligatorio per accedere a:
✅servizi di ristorazione al banco o al tavolo, al chiuso, svolti da qualsiasi esercizio, con esclusione dei servizi di ristorazione svolti all'interno di alberghi/strutture ricettive riservati ai clienti;
✅mezzi di trasporto a lunga percorrenza
✅ catering e mense
✅ concorsi pubblici, corsi di formazione pubblici o privati;
✅partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonchè agli eventi e competizioni sportive all'aperto.
👉Sino alla data del 30.4.2022 il Green Pass rafforzato continuerà a essere obbligatorio per accedere a:
✅ sale da gioco, sale bingo, sale scommesse, casinò
✅ centri benessere al chiuso
✅ discoteche
✅spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive che si svolgono al chiuso
✅ congressi e convegni
✅ feste, dopo cerimonie, o eventi assimilati che si svolgono al chiuso
✅centri culturali, sociali, ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi centri estivi e relative attività di ristorazione;
✅piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, anche all'interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonchè spazi adibiti a spogliatoi e docce.
🏟️ Dal giorno 1.4.2022, la capienza di stadi, impianti sportivi e palazzetti ritorna al 100%.
👉A partire dal 01.05.2022 il green pass verrà abolito
💉L'obbligo vaccinale rimane in vigore sino alla data del 15.6.2022, per il personale scolastico/università, di sicurezza, di polizia penitenziaria, di difesa, nonchè sino alla data del 31.12.2022, per il personale sanitario e delle Rsa.