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strutture alberghiere

Da Sapere
da sapere: 📋 Requisiti di sicurezza per una struttura alberghiera (D.Lgs. 81/08)
Le strutture turistico-ricettive costituiscono un settore complesso dal punto di vista dell’analisi dei rischi lavorativi, come previsto dal Testo Unico sulla Sicurezza D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..
Sebbene l’ Allegato 2 dell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 classifichi le attività di alloggio come a basso rischio, è fondamentale sottolineare che all’interno di una struttura alberghiera possono essere presenti numerose fonti di rischio, quindi vanno valutate anche i contratti di lavoro per tipologia di rischio. Il datore di lavoro, ai sensi dell’ art. 17 del D.Lgs. 81/2008, ha l’obbligo di valutarle accuratamente per evitare gravi conseguenze, comprese sanzioni penali e, nei casi più gravi, l’arresto per inadempienza.
I rischi variano e si intensificano in funzione di diversi fattori: - Dimensioni della struttura, - Numero e tipologia di lavoratori impiegati, - Mansioni svolte,
- Presenza di ditte esterne, - Tipologia e complessità degli impianti, - Numero di posti letto disponibili

Di conseguenza, la valutazione dei rischi non si esaurisce nel solo DVR (Documento di Valutazione dei Rischi), ma richiede spesso analisi specifiche e approfondite. Queste valutazioni dettagliate sono indispensabili per garantire la piena conformità alle disposizioni legislative in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
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1. Adempimenti generali del datore di lavoro
  • Nomina del RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) → può essere esterno o interno;
  • Nomina del Medico Competente per i rischi che richiedono sorveglianza sanitaria (es. camerieri, manutentori, addetti cucina/lavanderia, movimentazione carichi, turni notturni).
  • Nomina degli addetti alle emergenze:
    • Addetti antincendio (con formazione idonea al livello di rischio dell’albergo, spesso rischio medio/alto). Quanti addetti? vedi p.1 addetti.
    • Addetti primo soccorso (formazione gruppo B o C in base al numero dipendenti e attività). Quanti addetti? vedi p.1 addetti.
  • Nomina RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza), se non eletto in azienda ci si appoggia al RLST territoriale. Attenzione! L'RLS va comunicato all'INAIL.
  • Formazione art.37 obbligatoria per tutti i lavoratori, anche stagionali, tirocinanti, ecc.
  • Redazione del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) deve comprendere i rischi presenti nella struttura (di seguito ne elenchiamo alcuni):
    • Rischio incendio (con eventuale valutazione specifica ex D.M. 09/09/2021 se soggetto a CPI).
    • Movimentazione manuale dei carichi (facchini, camerieri, addetti pulizie), che rientrano nel rischio Medio.
    • Rischio da videoterminali (reception, uffici), che rientrano nel rischio Basso.
    • Rischi elettrici: macchine, lavanderia, cucina, ecc.
    • Rischio biologico (pulizie camere, bagni, eventuale lavanderia interna).
    • Rischio chimico (detergenti, disinfettanti, piscine/SPA).
    • Rischio stress lavoro-correlato e turnazioni/notte.
    • Rischio legionella (obbligatorio piano di autocontrollo impianti idrici/climatizzazione).
    • Rischio rumore (eventuali cucine, impianti tecnici, lavanderie).
    • Rischio scivolamento/urti (parti comuni, cucine, scale).
    • Attenzione! Abbiamo elencato alcuni dei rischi da valutare, in quanto altre valutazioni andranno valutate dopo sopralluogo.

2. Formazione obbligatoria
  • Datore di lavoro → corso rischio Basso se RSPP.
  • Lavoratori:
    • Formazione generale (4 ore +).
    • Formazione specifica rischio basso (4 ore) per addetti reception, camerieri.
    • Formazione specifica rischio medio (8 ore) per addetti pulizie.
    • Eventuale formazione rischio alto (12 ore) per manutentori, tecnici cucina, lavanderia.
  • Preposti → corso aggiuntivo.
  • Addetti emergenze:
    • Primo soccorso → 12 ore.
    • Antincendio → 8 o 16 ore in base a rischio medio/alto. Vedi p.1
  • Aggiornamenti periodici obbligatori (5 anni per lavoratori, 5 anni per antincendio, 3 anni per primo soccorso.

3. Sorveglianza sanitaria
  • Obbligatoria in funzione dei rischi (movimentazione carichi, turni notturni, videoterminali > 20h/sett., esposizione a sostanze chimiche, rumore, ecc.).
  • Il medico competente deve:
    • Effettuare visite preventive e periodiche.
    • Redigere un protocollo sanitario.

4. Documentazione tecnica
  • DVR firmato da datore di lavoro, RSPP, RLS/RLST e medico competente.
  • DUVRI se presenti appalti (es. impresa di pulizie esterna).
  • Piano di emergenza ed evacuazione con planimetrie esposte.
  • Verbali di consegna DPI.
  • Manuali e certificazioni macchine/attrezzature (cucina, lavanderia, ascensori, centrali termiche).
  • Registro controlli antincendio (estintori, idranti, rilevatori fumo, uscite di sicurezza, porte taglia fuoco). Attenzione! il registro va aggiornato non solo per gli interventi semestrali effettuati dalle ditte esterne, ma anche periodicamente da parte degli addetti interni tramite verifiche e compilazione schede.
  • Certificato di prevenzione incendi (CPI) obbligatorio per strutture ricettive >25 posti letto (art. 6 D.P.R. 151/2011).
  • Documento valutazione rischio legionella.
  • Gestione dei rifiuti e prodotti chimici secondo normativa.
  • Controllo delle ditte esterne che operano nella struttura (es. manutentori, imprese di pulizia).
  • Eventuale autorizzazione videosorveglianza.
  • HACCP.

5. Impianti e ambienti
  • Impianto elettrico a norma con dichiarazione di conformità (D.M. 37/2008).
  • Denuncia dell’impianto di messa a terra all’INAIL.
  • Verifiche periodiche impianto di terra e scariche atmosferiche (DPR 462/01).
- Ogni 5 anni se non soggetta a Certificato Prevenzione Incendi
- Ogni 2 anni se soggetta a CPI (Certificato Prevenzione Incendi DPR 151/2011).
  • Impianto gas e cucina a norma.
  • Uscite di emergenza segnalate e libere.
  • Illuminazione di emergenza funzionante.
  • Estintori e idranti collaudati e sottoposti a manutenzione semestrale.
  • Porte REI (resistenti al fuoco) dove previsto.
  • Ascensori e montacarichi con verifiche biennali (INAIL).
  • Piscine/SPA → requisiti igienico-sanitari e di sicurezza (cloro, antiscivolo, sorveglianza).

6. DPI (Dispositivi di Protezione Individuale)
  • Guanti monouso e resistenti per pulizie.
  • Scarpe antiscivolo per addetti pulizie/cucina.
  • Divise adeguate.
  • DPI specifici per manutentori (scarpe antinfortunistiche, guanti, occhiali, cuffie antirumore).

7. Informazione e procedure
  • Informazione art. 36 per tutti i lavoratori.
  • Procedure scritte per pulizie, lavanderia, cucina, uso prodotti chimici.
  • Procedure per gestione emergenze (incendio, terremoto, evacuazione clienti).
  • Segnaletica di sicurezza (uscite, estintori, divieti, obblighi).
  • Comunicazioni ai lavoratori su rischi specifici.

In sintesi: un albergo per essere in regola deve avere nomine, DVR, formazione, sorveglianza sanitaria, certificazioni impianti, piano antincendio/evacuazione e DPI.
La mancata osservanza può comportare sanzioni penali e amministrative per il datore di lavoro.
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