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DUVRI

Sicurezza 81/08
Documento Unico di Rischi Interferenze:
Lo stabilisce L’art 26 del D.lgs. 81/08 che recita : " Il datore di lavoro committente promuove la
cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2 elaborando un unico documento di valutazione
dei rischi ( i cosiddetti rischi interferenti ndr. ) che indichi le misure adottate per ridurre al minimo i rischi
da interferenze.
Tale documento ( il DUVRI appunto ndr.) è allegato al contratto di appalto o di opera. Ai contratti stipulati
anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al
precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data"

Chi è obbligato?  Con le disposizioni varate in materia di sicurezza sul lavoro e in particolar modo per la
sicurezza dei cantieri edili, la regia del datore di lavoro committente si estende anche alle attività affidate a
ditte esterne da parte dell'azienda madre.
Ma non si può limitare l' obbligo dell' elaborazione del DUVRI ai soli cantieri edili; la redazione di questo
documento è estesa a tutte le realtà lavorative ove vi siano lavorazioni che interferiscono, ache per la sola
condivisione degli spazi, con altre attività anche si matura diversa.
Spetta, a quest’ultimo, ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. 81/2008, promuovere la cooperazione e il
coordinamento delle varie attività svolte in azienda da soggetti terzi, elaborando un unico documento di
valutazione dei rischi interferenti (il cosiddetto DUVRI) e garantendo la gestione delle relative misure per
garantire la sicurezza sul lavoro.
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